Patrocinio ADER in Cassazione, ricorso inammissibile e prescrizione dei crediti tributari (Cass. civ. Sez. V n. 12096 del 07.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione a mezzo di un avvocato del libero foro è inammissibile quando non risultino i presupposti derogatori al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale è obbligatoria nel giudizio di legittimità in forza della convenzione. L’eventuale vizio di notificazione del controricorso contenente ricorso incidentale è sanato con effetto retroattivo dalla successiva rinnovazione della notifica. Il credito tributario per IRAP e IVA si prescrive nel termine ordinario decennale, non trovando applicazione il termine quinquennale, perché l’obbligazione tributaria ha carattere autonomo e unitario. Resta soggetto al termine quinquennale il solo diritto alla riscossione delle sanzioni. La nullità della notifica dell’atto presupposto non è sanata dall’impugnazione del solo atto consequenziale: il contribuente può limitarsi a far valere quel vizio senza contestare il merito della pretesa né eccepire la decadenza.

Il Fatto

L’agente della riscossione notificava a una contribuente una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, per il pagamento di una somma portata da cinque cartelle esattoriali e da un avviso di accertamento esecutivo. La contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, deducendo di non aver mai ricevuto la notificazione degli atti presupposti, la prescrizione parziale e l’avvenuto pagamento di alcune imposte.

La Commissione provinciale accoglieva solo in parte il ricorso, riducendo il credito tributario. La decisione era confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia. Contro tale sentenza proponevano ricorso per cassazione, con atti autonomi, sia l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sia la contribuente; l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorsi contenenti ricorsi incidentali.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto i profili processuali. È ammissibile il deposito di più memorie illustrative entro il termine di legge, mentre è inammissibile la produzione di documenti allegati alla seconda memoria, non attinenti all’ammissibilità del ricorso e depositati separatamente, in violazione dell’art. 372, comma 2, cod. proc. civ. La trattazione camerale non è impedita dalla precedente rimessione a pubblica udienza.

Il ricorso dell’ADER, notificato per primo, è qualificato principale; quello della contribuente, successivo, incidentale. Il secondo ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate è inammissibile, perché la parte destinataria di due impugnazioni contro la stessa sentenza deve proporre il proprio ricorso incidentale con un unico atto. La successiva notifica vale però come spontanea rinnovazione della prima, sanando con effetto retroattivo l’eventuale vizio.

Nel merito, il ricorso principale dell’ADER è dichiarato inammissibile. L’art. 1, comma 8, del D.L. n. 193 del 2016, come interpretato dall’art. 4-novies del D.L. n. 34 del 2019, riserva in via convenzionale il patrocinio all’Avvocatura dello Stato nei giudizi di legittimità. Il ricorso era stato proposto da un avvocato del libero foro dopo il Protocollo di intesa del 5 luglio 2017, senza delibera motivata né indisponibilità dell’Avvocatura, né conflitto, avendo l’erariale aderito all’impugnazione.

È invece fondato, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate. La Commissione regionale aveva applicato il termine quinquennale, ma il credito per IRAP e IVA si prescrive nell’ordinario termine decennale, non essendo ravvisabile il termine breve. Il motivo è accolto per la sola parte relativa alle imposte, mentre resta ferma la prescrizione quinquennale per le sanzioni. Il secondo motivo è assorbito.

Anche il ricorso incidentale della contribuente è ammissibile e fondato. La Corte ribadisce che l’omessa notificazione di un atto presupposto determina la nullità di quello consequenziale, rilevabile impugnando il solo atto successivo ai sensi dell’art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992. La sanatoria per raggiungimento dello scopo opera solo se è impugnato lo stesso atto invalidamente notificato. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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