Accertamento d’ufficio e inversione della prova nel reddito d’impresa (Cass. civ. Sez. V n. 5267 del 28.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, l’Amministrazione finanziaria fonda i propri poteri non già sull’art. 38 o sull’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, bensì sull’art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973, e può ricorrere a presunzioni supersemplici, anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. L’Ufficio può inoltre prescindere dalle scritture contabili, ancorché regolarmente tenute, senza che ciò violi l’art. 53 Cost. Resta però fermo l’obbligo di determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, per evitare che venga sottoposto a tassazione il profitto lordo anziché quello netto.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento nei confronti di una società, contestando un maggiore reddito d’impresa ai fini Ires, Irap e Iva, per l’anno di imposta 2011, a seguito dell’omessa presentazione del Modello Unico 2012. Sulla base del maggior reddito societario l’Ufficio notificava anche distinti avvisi ai soci, per il reddito di partecipazione ai fini Irpef.
La società e i soci proponevano ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale, che lo rigettava; l’appello davanti alla Commissione tributaria regionale veniva parimenti respinto. Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, cui l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo denunciava, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 41 del d.P.R. n. 600/1973 e 55 del d.P.R. n. 633/1972, nonché dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 53 Cost., lamentando l’erronea interpretazione della sentenza n. 1506/2017 e l’inversione dell’onere probatorio. La Corte ha anzitutto rilevato l’inammissibilità del primo profilo: i ricorrenti si erano limitati a contestare la pertinenza di taluni precedenti senza aggredire le specifiche affermazioni in diritto della sentenza impugnata, come richiesto dalle Sezioni Unite n. 23745 del 2020 in relazione all’art. 366, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
Nel merito la censura è stata ritenuta manifestamente infondata. L’art. 41 del d.P.R. n. 600/1973 consente all’Ufficio di procedere all’accertamento d’ufficio nei casi di omessa dichiarazione, avvalendosi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui all’art. 38 e potendo prescindere dalle scritture contabili ancorché regolarmente tenute. L’art. 55 del d.P.R. n. 633/1972 abilita l’accertamento induttivo ai fini Iva indipendentemente dalla preventiva ispezione della contabilità.
Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 225/2005, la Corte ha ribadito che le presunzioni supersemplici comportano l’inversione della prova a carico del contribuente, ma che l’Amministrazione deve comunque determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi, a pena di lesione del principio di capacità contributiva. La valutazione dei costi non incontra le limitazioni dell’art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, che disciplina la diversa ipotesi in cui la dichiarazione, ancorché infedele, esista. Il Giudice delle leggi è tornato di recente sul punto con la Corte cost. n. 10/2023, estendendo l’esigenza di deduzione dei costi anche all’accertamento analitico-induttivo supportato da indagini bancarie.
Quanto al secondo profilo, la Corte ha escluso ogni violazione dell’art. 2697 cod. civ., poiché in caso di accertamento induttivo puro è consentito prescindere dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili, con determinazione dell’imponibile su elementi indiziari anche inidonei ad assurgere a prova presuntiva. Parimenti infondata è stata ritenuta la dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.: secondo le Sezioni Unite n. 20867 del 2020, è inammissibile la doglianza che censuri la mera scelta e valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e all’applicazione delle sanzioni dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., in ragione del carattere pacifico dei principi applicati e della manifesta infondatezza del ricorso.
Nota della Redazione
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