Responsabilità del legale rappresentante di ASD per i debiti d’imposta (Cass. civ. Sez. V n. 5269 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione non riconosciuta, la responsabilità personale e solidale del soggetto che ha agito in nome e per conto dell’ente, prevista dall’art. 38 cod. civ., si ricollega a una concreta ingerenza nella gestione associativa e non alla sola astratta qualifica rivestita. Per i debiti d’imposta, che sorgono ex lege al verificarsi del presupposto e non su base negoziale, è chiamato a rispondere solidalmente, per il tributo e per le sanzioni, il soggetto che in forza del ruolo rivestito abbia diretto la complessiva gestione dell’associazione nel periodo considerato. La responsabilità è circoscritta alle obbligazioni concretamente insorte nel periodo di investitura: colui che invoca la responsabilità del rappresentante subentrante ha l’onere di provarne la qualità di gestore, mentre grava sul chiamato a rispondere l’onere di dimostrare la propria estraneità alla partecipazione e alla gestione dell’ente nel periodo di riferimento.

Il Fatto

Una associazione sportiva dilettantistica e il suo legale rappresentante, indicato come autore delle violazioni, impugnavano gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2012, 2013 e 2014. L’Amministrazione finanziaria contestava l’emissione di fatture oggettivamente e soggettivamente inesistenti, con conseguente recupero dell’IVA dovuta per ciascuna annualità.

I recuperi muovevano dalle risultanze di una verifica relativa all’anno 2011, estesa agli esercizi successivi nei confronti dei soggetti destinatari delle fatture. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale confermava la decisione di primo grado. La contribuente ricorreva allora per cassazione con cinque motivi, resistiti dall’Agenzia delle Entrate con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la motivazione apparente della sentenza di appello, per aver questa ripreso acriticamente le argomentazioni dell’Ufficio. La Corte richiama i principi consolidati sul minimo costituzionale della motivazione ex art. 111, comma 6, Cost.: il vizio è ravvisabile solo quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, fondata su contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile. Nel caso concreto la motivazione, ancorché succinta, consente di comprendere il ragionamento del giudice di seconde cure: il motivo è infondato.

Il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2697 cod. civ. in tema di onere della prova, è dichiarato inammissibile, non risultando che l’eccezione fosse stata formulata nei gradi di merito e presentandosi quindi nuova in sede di legittimità.

Il terzo motivo censurava la mancata valorizzazione del contraddittorio endoprocedimentale, trattandosi di IVA quale tributo armonizzato. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui il contraddittorio è obbligatorio, a pena di nullità, nei casi di accesso, ispezione o verifica nei locali d’impresa, con il termine dilatorio di sessanta giorni ex art. 12, comma 7, legge n. 212/2000, ma non nelle verifiche c.d. a tavolino. Per i tributi armonizzati l’Amministrazione è gravata di un obbligo generale di contraddittorio, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto solo se il contribuente assolve alla prova di resistenza, enunciando in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere. Nel caso di specie tale prova non risulta né dedotta né fornita.

Il quarto motivo investe la responsabilità personale del rappresentante legale. La Corte ribadisce che la responsabilità ex art. 38 cod. civ. ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione, ed è assimilabile a una garanzia ex lege. Il riferimento all’effettività dell’ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità alle sole obbligazioni insorte nel periodo di investitura. Nei debiti tributari risponde solidalmente chi, per il ruolo rivestito, abbia diretto la gestione associativa nel periodo considerato. La Commissione regionale non ha quindi errato nel ritenere la contribuente responsabile in qualità di legale rappresentante dell’ente.

Il quinto motivo, sul cumulo giuridico delle sanzioni ex art. 12 d.lgs. n. 472/1997, è dichiarato inammissibile per difetto di trascrizione dell’avviso di accertamento e di precisi riferimenti alla determinazione concreta delle sanzioni. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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