Reclamo avverso apertura di liquidazione giudiziale e prova della data certa (Cass. civ. Sez. I n. 30905 del 25.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non trova applicazione la disciplina del art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che è ammessa l’allegazione di fatti nuovi idonei a sovvertire l’esito del giudizio di primo grado. Resta tuttavia riservata al giudice del reclamo la valutazione circa l’assenza di data certa della documentazione prodotta a prova dell’estinzione dei crediti degli istanti prima dell’apertura della procedura: si tratta di apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità. La prova della data certa ex art. 2704 cod. civ. può essere data con ogni mezzo, ma la relativa censura che investa le prove documentali esaminate dal giudice del merito è inammissibile.

Il Fatto

Due creditori, già dipendenti della società debitrice, depositano ricorso chiedendo l’apertura della liquidazione giudiziale della società. Il Tribunale dichiara aperta la procedura. Il socio propone reclamo, sostenendo che i crediti degli istanti si erano estinti per pagamento in epoca anteriore all’apertura; nel giudizio di reclamo gli stessi creditori istanti dichiarano di aderire al reclamo sul punto dell’intervenuta estinzione.

La Corte d’Appello rigetta il reclamo, ritenendo la documentazione priva di data certa e non provata l’insussistenza dei requisiti dimensionali, oltre che accertata l’insolvenza della società. Il socio ricorre per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è rigettato. La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, con i quali si deduce la violazione dell’art. 43 CCII e del principio di non contestazione, per non avere il giudice del reclamo considerato l’avvenuta estinzione dei crediti degli istanti prima dell’apertura della procedura.

La Corte respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità per violazione della cosiddetta «doppia conforme». Non si applica, infatti, al procedimento di reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale la disciplina dettata per il solo giudizio d’appello dall’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., essendo ammessa l’allegazione di fatti nuovi idonei a sovvertire l’esito del procedimento (Cass., n. 10741/2025; Cass., n. 8360/2025; Cass., n. 34531/2022; Cass., n. 5520/2017). Tale giurisprudenza, propria del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, va applicata anche al procedimento di reclamo ex art. 51 CCII.

I due motivi sono però inammissibili sotto altro profilo: essi si traducono in una rivalutazione del giudizio dato dal giudice del reclamo circa l’assenza di data certa della documentazione prodotta a prova dell’estinzione. La Corte d’Appello ha ritenuto la dichiarazione di uno degli istanti e la scrittura transattiva sul TFR prive di data certa ai sensi dell’art. 2704 cod. civ., e anzi di data tout court. La censura secondo cui la prova della certezza della data potrebbe darsi con ogni mezzo investe le prove documentali già esaminate dal giudice del reclamo e si risolve in una valutazione incensurabile in sede di legittimità. Manca quindi il presupposto per accertare la sopravvenuta carenza di legittimazione dei creditori.

È inammissibile, per difetto di specificità, anche la deduzione sulla violazione del principio di non contestazione, non essendo state trascritte le parti salienti dei corrispondenti atti. Il terzo motivo, relativo all’omessa comunicazione ai soci della pendenza del procedimento, è inammissibile perché si traduce in una censura dell’operato del legale rappresentante della società debitrice, unico legittimato ad accedere agli strumenti di regolazione della crisi con piena indipendenza rispetto ai soci (art. 40, comma 2, CCII). Il quarto motivo, sulla determinazione delle spese, è inammissibile, essendo la liquidazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass., n. 20289/2015; Cass., n. 4782/2020; Cass., n. 6110/2021).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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