Estensione del giudicato favorevole al condebitore solidale tributario (Cass. civ. Sez. V n. 3105 del 02.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di obbligazioni solidali tributarie, il giudicato favorevole formatosi nei confronti di uno dei condebitori, con il quale sia stato annullato l’unico atto impositivo, esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori ai quali lo stesso atto sia stato notificato. L’art. 1306, comma 2, cod. civ. non pone una regola sulla struttura dell’obbligazione solidale, ma una regola speciale sul funzionamento processuale del meccanismo della solidarietà. L’effetto estensivo costituisce esercizio di un diritto potestativo del coobbligato, sicché non può essere rilevato d’ufficio dal giudice né opposto in presenza di preclusioni processuali. Esso trova inoltre un limite nel giudicato sfavorevole già formatosi verso il condebitore che ne invochi l’applicazione, restando in tal caso impedito.
Il Fatto
Una società ricorrente impugna l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro relativo a un atto di cessione di crediti disposto dal fallimento di una terza società in favore di una s.r.l. veicolo. La base imponibile era stata determinata sul valore nominale dei crediti, mentre la ricorrente sosteneva la riconducibilità dell’operazione all’IVA e comunque l’assoggettamento al prezzo di aggiudicazione.
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 1445/2018, rigetta l’appello della società. Questa propone ricorso per cassazione con sei motivi. Nelle more del giudizio di legittimità, il giudicato esterno invocato interviene su una decisione favorevole resa verso un condebitore solidale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via pregiudiziale la deduzione di giudicato esterno svolta in memoria, con riferimento all’effetto estensivo dell’art. 1306, comma 2, cod. civ. Risulta documentato il passaggio in giudicato della sentenza con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio, pronunciando sull’avviso emesso verso il condebitore solidale, ha annullato l’atto impositivo rilevandone l’illegittimità quanto alla base imponibile, identificata nel prezzo di aggiudicazione.
Il giudicato è tempestivamente dedotto in cassazione, essendosi formato dopo la pronuncia impugnata e dopo la proposizione del ricorso. La Corte ricorda che l’effetto estensivo del giudicato favorevole è esercizio di un diritto potestativo del coobbligato: non può essere rilevato d’ufficio dal giudice né dedotto ove siano intervenute preclusioni processuali, secondo l’orientamento già espresso in precedenti conformi.
Quanto ai limiti soggettivi del giudicato tributario, la sentenza che respinge il ricorso non produce effetti verso gli altri condebitori ex art. 1306, comma 1, cod. civ. Al contrario, la pronuncia favorevole che annulli, anche parzialmente, l’unico atto impositivo spiega i suoi effetti verso tutti i condebitori cui lo stesso sia stato notificato, poiché il processo tributario è di natura costitutiva e volto all’annullamento di atti autoritativi. Ne può quindi giovarsi anche il condebitore rimasto processualmente inerte.
La Corte cassa pertanto la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide la causa nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. La sopravvenienza del fatto giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
Nota della Redazione
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