Vendita di cosa viziata: onere della prova a carico del compratore (Cass. civ. Sez. II n. 3106 del 02.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di compravendita, l’obbligo di garanzia per vizi della cosa venduta dà luogo a una responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita, che pone il venditore in situazione di soggezione e non di obbligazione. Poiché l’actio quanti minoris e l’actio redhibitoria si fondano sul solo dato obiettivo dell’esistenza dei vizi, indipendentemente da ogni giudizio di colpevolezza, l’onere della relativa prova grava sul compratore e non trovano applicazione i principi sull’inesatto adempimento. L’art. 342 cod. proc. civ., nel testo riformato dal d.l. n. 83/2012, richiede una chiara individuazione delle questioni contestate e delle relative doglianze, senza necessità di forme sacramentali o di un progetto alternativo di decisione. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta ammesso solo nei rigorosi limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

Il Fatto

Il ricorrente, acquirente di un’autovettura, conveniva in giudizio dinanzi al giudice di pace la società venditrice chiedendo la riduzione del prezzo ai sensi dell’art. 1492 cod. civ. e il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1494 cod. civ., per vizi consistenti nel mancato funzionamento dell’aria condizionata, in rumori sul lato destro del motore e in infiltrazioni d’acqua dal portellone posteriore.

La società si costituiva offrendosi di riparare l’unico difetto originario non ancora eliminato, deducendo che gli altri erano già stati riparati. Il giudice di pace accoglieva la domanda. Il Tribunale di Nola, in appello, rigettava l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione ex art. 342 cod. proc. civ., accoglieva quella di novità delle eccezioni ex art. 345 cod. proc. civ. e, nel merito, riconosceva una riduzione del prezzo limitata ai difetti ammessi o documentati, escludendo la prova dei restanti vizi. Contro questa sentenza l’acquirente propone ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe il rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello per genericità e la lamentata inversione dell’onere della prova. La Corte ritiene la censura infondata. Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, richiedono che l’impugnazione contenga la chiara individuazione delle questioni contestate e una parte argomentativa di confutazione, senza bisogno di formule sacramentali, restando ferma la natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello (Sezioni Unite n. 27199 del 2017).

Sul piano sostanziale, il Tribunale ha ritenuto non provati i vizi della cosa venduta salvo quelli ammessi dalla venditrice, con valutazione fondata sugli elementi istruttori e non sindacabile nel merito. La Corte ribadisce che l’obbligo di garanzia configura una responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita, che espone il venditore a soggezione rispetto all’iniziativa del compratore. Essendo le azioni edilizie fondate sul solo dato obiettivo dell’esistenza dei vizi, l’onere della prova grava sul compratore, senza applicazione dei principi sull’inesatto adempimento (Sez. II n. 9960 del 28.03.2022).

Il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. La Corte esclude la motivazione apparente, perché il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata è chiaro. Dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. operata dalla legge n. 134/2012, il sindacato sulla motivazione è ammesso solo quando l’anomalia si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa e incomprensibile, restando esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza (Sezioni Unite n. 8053 del 2014).

Quanto all’art. 116 cod. proc. civ., la doglianza è ammissibile solo se si alleghi che il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello suo proprio o da quello legale, non quando si deduca il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento, censurabile nei limiti del novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Il terzo motivo, incentrato sull’omesso esame di un fatto decisivo, è dichiarato inammissibile perché generico e non riferito ad alcun fatto storico omesso. Il ricorso è quindi rigettato, con la dichiarazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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