Cessata materia del contendere e ragione più liquida nel contenzioso contributivo (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 70 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico promosso per la sistemazione della posizione contributiva, la cessata materia del contendere può essere dichiarata anche in presenza di una eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione del giudice contabile, in applicazione del principio della ragione più liquida. Tale criterio, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., consente di definire la causa sulla base della questione di più agevole soluzione, pur logicamente subordinata, senza esaminare previamente le altre. L’estinzione presuppone che l’amministrazione abbia integralmente soddisfatto la pretesa nel corso del giudizio. In tale ipotesi l’integrale compensazione delle spese può essere disposta ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente di un ente pubblico nel settore delle telecomunicazioni e poi di una società privata dal novembre 1993, chiedeva l’accertamento del proprio diritto alla sistemazione dell’estratto contributivo e dell’anzianità assicurativa. Contestava l’omesso inserimento di alcuni periodi lavorati come dipendente pubblico collocati tra il 1981 e il 1987 e il mancato accredito dei contributi per il periodo dal 25 gennaio 1988 al 31 ottobre 1993.
Esperite infruttuosamente le istanze amministrative, proponeva ricorso davanti al giudice contabile. L’Inps, costituendosi nel novembre 2025, sollevava eccezione di difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario, sul rilievo che i contributi erano stati versati nella gestione privata. Nel merito depositava l’estratto contributivo aggiornato, dal quale risultava che i periodi contestati erano stati computati.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che il giudizio ha ad oggetto la sistemazione della posizione contributiva del ricorrente, per il mancato inserimento di periodi lavorati o di contributi relativi a periodi effettivamente prestati. Nelle more del processo l’Inps ha regolarizzato i periodi contestati, ricomprendendoli nella gestione privata, sul presupposto che il ricorrente, pur avendo lavorato per un ente pubblico, risulti dipendente di una società privata dal 1° novembre 1993.
Preso atto che entrambe le parti hanno chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere, il collegio affronta la questione preliminare di giurisdizione e la supera in applicazione della ragione più liquida. Il principio, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., consente di decidere la causa sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre.
La Corte richiama l’esigenza di economia processuale e di celerità del giudizio, che impone un approccio interpretativo volto a verificare le soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, sostituendo al criterio dell’ordine delle questioni quello dell’evidenza. A sostegno richiama Corte di cassazione, Sez. Lavoro, ord. n. 9309/2020.
In applicazione di tale criterio la Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, senza scrutinare il merito della questione di giurisdizione. Dispone quindi l’integrale compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione dell’esito del giudizio e della sopravvenuta regolarizzazione della posizione contributiva.
Nota della Redazione
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