Rito abbreviato contabile e danno all’immagine non arricchitivo (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 33 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di definizione agevolata ex art. 130 c.g.c. è ammissibile anche quando abbia ad oggetto esclusivamente il danno all’immagine, che non ha determinato alcun arricchimento del convenuto: non opera, in tal caso, la preclusione di cui al comma 4 della medesima disposizione. Il collegio, nel valutare la congruità della somma proposta, tiene conto della non irrisorietà dell’importo rispetto alla pretesa risarcitoria e della sua idoneità a soddisfare, accanto allo scopo restitutorio, la finalità di deterrenza della responsabilità amministrativa. L’accoglimento dell’istanza determina la definizione del giudizio con sentenza ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c., non impugnabile in primo grado, con regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
Il Fatto
Con atto di citazione la Procura Regionale ha convenuto in giudizio il responsabile della Polizia Locale di un ente comunale, imputandogli a titolo di dolo il pregiudizio erariale quantificato in complessivi euro 10.850,28. Il danno derivava, in primo luogo, dalla retribuzione erogata in assenza di prestazione lavorativa, in ragione della reiterata falsa attestazione della presenza in servizio e, in secondo luogo, dal danno all’immagine dell’amministrazione di appartenenza.
La vicenda penale si era conclusa con applicazione della pena su richiesta delle parti, divenuta irrevocabile, e il procedimento disciplinare con il licenziamento senza preavviso. Nel giudizio contabile la convenuta ha integralmente ripianato il danno diretto di euro 850,28 e ha chiesto l’applicazione del rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., offrendo la somma di euro 3.000,00, pari al trenta per cento della residua pretesa risarcitoria, con parere favorevole dell’organo requirente.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto la voce di danno diretta. Il pregiudizio connesso alle somme stipendiali indebitamente corrisposte risulta interamente ripianato mediante il versamento integrale documentato dalla parte convenuta. Su tale specifica domanda va pertanto dichiarata la cessata materia del contendere.
La questione centrale riguarda il danno all’immagine, unica posta per la quale è stato ammesso il rito agevolato. Il collegio rileva che essa non ha determinato un arricchimento della convenuta e ne trae la conseguenza dell’ammissibilità dell’istanza, non essendo ravvisabile la preclusione prevista dall’art. 130, comma 4, c.g.c..
Sul piano della congruità, la Sezione valuta positivamente la somma concordata, pari al trenta per cento dell’importo risarcitorio: essa non è meramente simbolica ma costituisce un serio ristoro del pregiudizio arrecato all’ente. Per la sua entità, inoltre, la somma è idonea a soddisfare lo scopo di deterrenza che, insieme a quello restitutorio, caratterizza la responsabilità amministrativa, con richiamo alla Corte costituzionale, sentenza n. 371/1998.
Accertato il tempestivo e regolare versamento in unica soluzione della somma fissata nel decreto di ammissione, il collegio dichiara definito il giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. Quanto alle spese, la Sezione applica il principio della soccombenza virtuale, al quale dichiara di fare costante riferimento nel rito abbreviato: da una sommaria delibazione emerge la presumibile fondatezza della domanda attrice, con condanna della convenuta alle spese, liquidate come in dispositivo.
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Nota della Redazione
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