Accessi preesistenti su strada extraurbana secondaria e obbligo di regolarizzazione (TAR Piemonte n. 24 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Gli accessi carrai preesistenti all’entrata in vigore del codice della strada devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni del nuovo codice e del suo regolamento di attuazione, ai sensi dell’art. 22, comma 2, cod. strada. Il richiamo operato da tale disposizione coinvolge anche gli accessi già muniti di autorizzazione rilasciata sotto la previgente disciplina, i quali necessitano di un nuovo controllo amministrativo di conformità. Ne consegue l’applicazione del limite minimo inderogabile di distanza tra accessi di cui all’art. 45, comma 3, del d.P.R. n. 495/1992, pari a 100 metri per le strade extraurbane secondarie. Il carattere vincolato della prescrizione preclude l’invocazione del principio di proporzionalità e non è ravvisabile alcun legittimo affidamento del privato, recessivo rispetto all’esigenza di sicurezza della circolazione.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di una media struttura di vendita situata lungo la strada statale n. 28, presentava ad A.N.A.S. s.p.a. istanza di regolarizzazione di tre accessi carrai prospettanti direttamente sulla statale ed esistenti da epoca anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 285/1992.

Con provvedimento del 25.05.2023, l’ente gestore confermava i motivi ostativi già espressi nella nota del 21.03.2023 e negava la regolarizzazione, diffidando la ricorrente al ripristino dello stato dei luoghi. Il motivo del diniego risiedeva nella distanza tra gli accessi, inferiore al limite minimo previsto dall’art. 45, comma 3, del d.P.R. n. 495/1992. La ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Piemonte deducendo quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, la ricorrente sosteneva che la strada statale n. 28 non fosse qualificabile come strada extraurbana secondaria, non essendo mai stato emanato il provvedimento ministeriale di classificazione tecnico-funzionale di cui all’art. 2, comma 2, cod. strada, e invocando la categoria residuale delle strade locali.

Il TAR osserva che, in assenza delle norme ministeriali di cui all’art. 13, comma 4, cod. strada, la classificazione è imposta all’ente proprietario o gestore, che deve tener conto delle connotazioni strutturali e funzionali della via ai sensi dell’art. 2, comma 8, del regolamento di attuazione. Nel caso concreto, A.N.A.S. ha classificato la strada come extraurbana secondaria di tipo C, in ragione di caratteristiche quali la lunghezza e l’unica carreggiata per senso di marcia. Non è ammissibile una classificazione per tratti, contraria al disposto dell’art. 2 cod. strada, né assume rilievo il limite di velocità imposto per singoli segmenti, che attiene alla circolazione e non alle caratteristiche tecniche o funzionali della via.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamentava difetto di istruttoria e motivazione per relationem al preavviso di diniego. Il Collegio ritiene il provvedimento adeguatamente istruito, anche mediante sopralluoghi del personale dell’ente, e sufficientemente motivato nella enunciazione del presupposto di fatto e della necessità di applicazione doverosa del limite minimo di distanza.

Il terzo motivo contestava l’applicazione dell’art. 45, comma 3, del regolamento agli accessi preesistenti, invocando il principio di proporzionalità e il legittimo affidamento. Il TAR richiama la propria giurisprudenza consolidata e ribadisce che l’art. 22, comma 2, cod. strada impone la regolarizzazione anche degli accessi già esistenti e già autorizzati. Il carattere vincolato della prescrizione preclude soluzioni alternative fondate sulla proporzionalità. L’affidamento del privato è recessivo rispetto all’esigenza preminente di sicurezza della circolazione.

L’ultimo motivo denunciava la violazione dell’art. 234 cod. strada. Il Collegio respinge la censura: la norma transitoria richiama esclusivamente l’art. 20 cod. strada e non l’art. 22, né assegna poteri regolamentari ai comuni in materia di accessi alle strade statali extraurbane. Le spese sono compensate per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *