Annullata l’esclusione dal finanziamento emergenziale dell’intervento sul ponte canale (TAR Piemonte n. 6 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di rimodulazione del piano degli interventi emergenziali, il provvedimento regionale che esclude dal finanziamento un’opera di riduzione del rischio residuo è viziato per difetto di istruttoria ove non consenta di individuare la ragione dell’esclusione, non risultando sufficiente una motivazione postuma che prospetti ragioni di diniego alternative e contraddittorie. La natura giuridica privata del soggetto attuatore non preclude ex lege l’accesso ai fondi ove il provvedimento stesso annoveri fra i destinatari consorzi e gestori di servizi idrici senza distinzione. L’esclusione di un intervento che integra i presupposti dell’art. 25, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 1/2018 configura, inoltre, disparità di trattamento rispetto all’ammissione di interventi analoghi.

Il Fatto

Nell’ottobre 2020 un evento alluvionale eccezionale colpì i territori piemontesi. La piena del torrente Cervo danneggiò il ponte canale del Canale Cavour, gestito da un’associazione di due consorzi privati di irrigazione e bonifica. Il sindaco del comune interessato, con ordinanza contingibile e urgente, impose alla ricorrente di rimuovere le condizioni di pericolo per la pubblica incolumità. La ricorrente appaltò i lavori e chiese l’accesso ai fondi emergenziali. Con determinazione dirigenziale del 2023 la Regione approvò la rimodulazione del piano degli interventi senza riconoscere le risorse per l’opera sul ponte canale.

La ricorrente impugnò il provvedimento, lamentando la lesione dell’affidamento, il vizio istruttorio e la disparità di trattamento rispetto all’ammissione di un consorzio irriguo di natura privata. Si costituirono la Regione Piemonte e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quest’ultima eccepì il difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio riconosce il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio, essendo impugnato un provvedimento regionale adottato dopo la chiusura dello stato di emergenza, quando la Regione era subentrata nell’esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria.

Nel merito, il giudice rileva che la determinazione gravata annovera tra i soggetti attuatori anche consorzi e gestori dei servizi idrici, e richiama tra i criteri di censimento le opere di difesa idraulica e di regimazione dei corsi d’acqua, categoria in cui rientra il ponte canale. Tali premesse rendono incomprensibile l’esclusione dell’intervento.

La relazione regionale depositata in giudizio, qualificata come motivazione postuma ammissibile secondo il precedente Cons. Stato, sez. VI, n. 3385 del 2021, non dissipa l’incertezza: essa indica dapprima la natura privata del soggetto attuatore come ragione ostativa, poi adduce la carenza del presupposto della somma urgenza e l’abnormità dell’importo. Le ragioni addotte si contraddicono e non consentono di ricostruire il percorso logico seguito.

Il Collegio sottolinea che l’art. 25 del d.lgs. n. 1/2018 non preclude ex lege il finanziamento di opere demandate a soggetti privati. Né l’abnormità dell’importo è ragione sufficiente, poiché la Regione avrebbe potuto ammettere l’intervento con un finanziamento parziale. Rileva, altresì, l’ordinanza sindacale che ha integrato il presupposto del rischio residuo di cui alla lett. d), nonché il riconoscimento del pericolo operato in conferenza di servizi.

Infine, il giudice ravvisa il vizio di disparità di trattamento nell’ammissione al finanziamento di un intervento effettuato da un consorzio irriguo di analoga natura privata, rispetto al quale la stessa Regione configura un’eccezione alla presunta regola dell’esclusione. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato nella parte in cui non ha ammesso alla rimodulazione l’intervento di riduzione del rischio residuo, con salvezza delle ulteriori determinazioni regionali. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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