Ottemperanza per Carta del docente: il giudicato copre anche il credito successivo? (TAR Basilicata n. 48 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il ricorso è ammissibile qualora il titolo esecutivo sia stato notificato e sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 conv. in L. n. 30/1997. L’accertamento del diritto del docente precario alla Carta elettronica, contenuto in una sentenza passata in giudicato, è idoneo a fondare la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme dovute per gli anni successivi, in quanto la portata del giudicato copre il credito maturato dopo la sentenza, senza necessità di un nuovo accertamento. L’Amministrazione che non abbia ottemperato è condannata al pagamento della sorte capitale maggiorata degli interessi legali o della rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36, L. n. 724/1994, con nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
Il Fatto
Un docente a tempo determinato aveva ottenuto, con sentenza del giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. L’Amministrazione, rimasta inadempiente, non aveva provveduto al pagamento delle somme dovute. Il docente ha quindi proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato dinanzi al giudice amministrativo, chiedendo la condanna del Ministero al pagamento dell’importo di € 1.500,00.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso, ritenendo soddisfatta la condizione del decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Nel merito, ha accertato che l’Amministrazione non aveva contestato il credito e non aveva provveduto al pagamento, configurandosi pertanto l’inottemperanza.
La Corte ha affermato che il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario, che ha riconosciuto il diritto alla Carta del docente, è idoneo a sorreggere la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme maturate negli anni scolastici successivi, in quanto l’accertamento del diritto ha natura dichiarativa e copre tutte le obbligazioni derivanti dal medesimo rapporto, ancorché sorte dopo la sentenza.
Conseguentemente, il Ministero è stato condannato al pagamento della sorte capitale di € 1.500,00, maggiorata degli interessi legali o della rivalutazione monetaria, con assegnazione di un termine di 60 giorni per provvedere. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, è stato nominato sin d’ora il Commissario ad acta nell’identità del Prefetto di Roma, con compenso determinato in € 500,00 a carico dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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