Accesso agli atti edilizi e cessazione della materia del contendere (TAR Lombardia n. 676 del 16.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio diniego sull’istanza di accesso agli atti, la sopravvenuta esibizione della documentazione richiesta nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non residuando alcun interesse del ricorrente alla decisione sul merito dell’originaria pretesa ostensiva. Ai fini della regolazione delle spese, il giudice valuta il comportamento processuale complessivamente tenuto dall’amministrazione, che può giustificare la compensazione quando emerga la collaboratività dell’ente e la riconducibilità della condotta omissiva a difficoltà organizzative piuttosto che a una volontà di rifiuto. La declaratoria di cessazione non presuppone l’accertamento della fondatezza dell’istanza, ma la sola verifica del venir meno dell’interesse alla pronuncia.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di unità immobiliari site nello stesso stabile, hanno inoltrato al Comune un’istanza di accesso agli atti finalizzata a ottenere copia della documentazione urbanistico-edilizia e catastale riferita al fabbricato, necessaria per regolamentare l’utilizzo di parti comuni rimaste escluse da un precedente atto di divisione. L’istanza non ha ricevuto risposta, determinando la formazione del silenzio diniego.

I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., chiedendo l’annullamento del silenzio e la condanna dell’amministrazione all’esibizione dei documenti. Nel corso del giudizio il Comune si è costituito senza difensore, ai sensi dell’art. 23 cod. proc. amm., depositando la documentazione attestante l’avvenuta ostensione di buona parte degli atti richiesti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della dichiarazione resa in udienza dai difensori dei ricorrenti, con la quale è stata affermata l’intervenuta cessazione della materia del contendere. Tale dichiarazione si fonda sull’esibizione, da parte dell’amministrazione, della documentazione oggetto dell’istanza di accesso, circostanza documentata dalla produzione in giudizio degli atti relativi all’avvenuta ostensione.

Il Tribunale ha pertanto applicato l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nelle more del giudizio, venga meno l’interesse alla decisione. L’accoglimento dell’originaria pretesa ostensiva ha, di fatto, privato di oggetto la controversia, rendendo superfluo ogni accertamento sul merito delle censure articolate in ricorso.

Quanto alla regolazione delle spese, il Collegio ha ritenuto di dover valutare il comportamento processuale complessivamente tenuto dal Comune. Da esso emerge un atteggiamento collaborativo, dal quale si desume che la formazione del silenzio rigetto non era riconducibile a una effettiva volontà di non esibire la documentazione richiesta.

Il Tribunale ha piuttosto ravvisato la causa dell’inerzia in problemi organizzativi dell’ente, accentuati dalle ridotte dimensioni del Comune. Su tali basi ha ritenuto equa la compensazione delle spese di lite, escludendo la condanna richiesta dai ricorrenti, che avevano insistito per la rifusione delle spese nonostante la dichiarazione di cessazione.

Il ricorso è stato quindi definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere e spese compensate, con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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