Obbligo di esecuzione del giudicato sulla Carta del docente (TAR Lazio n. 8081 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è volto ad assicurare l’esecuzione del giudicato e non può essere utilizzato per sindacare i presupposti della pretesa riconosciuta, che non sono riesaminabili in tale sede. L’inadempimento dell’Amministrazione, accertato anche in assenza di contestazioni, legittima l’ordine di dare piena esecuzione al titolo esecutivo, con la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza. La condanna al pagamento delle spese accessorie funzionali all’instaurazione del giudizio di ottemperanza è ammessa purché debitamente documentate, mentre la penalità di mora ex art. 114 cod. proc. amm. può essere negata se non sussistono i presupposti per la sua applicazione.

Il Fatto

Un docente aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, in sede di giudizio ordinario, il riconoscimento del diritto a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del beneficio nella misura di 3.000 euro. Il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza, ormai passata in giudicato, sicché il docente e il proprio difensore, quale avvocato antistatario, hanno proposto ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che la documentazione depositata comprovava l’esistenza dei presupposti per l’actio iudicati, anche alla luce del certificato di passaggio in giudicato della sentenza azionata. L’assenza di contestazioni da parte dell’Amministrazione e la mancanza di evidenze circa l’avvenuta esecuzione hanno portato il Collegio a ritenere persistente l’inadempimento, con la conseguente ordinanza di dare piena ed integrale esecuzione al titolo entro il termine di sessanta giorni.

La pronuncia ha ribadito che i presupposti della pretesa riconosciuta in sede di cognizione non sono sindacabili nel giudizio di ottemperanza, la cui funzione è esclusivamente quella di garantire l’esecuzione del giudicato. Il giudice amministrativo ha quindi condannato il Ministero all’attivazione della Carta elettronica e al pagamento delle spese liquidate nella sentenza di merito, oltre a quelle del presente giudizio, comprensive delle spese accessorie debitamente documentate.

Quanto alla richiesta di nomina del Commissario ad acta, il Collegio l’ha accolta, designando il Direttore generale della Direzione competente, con facoltà di delega e senza compenso, per il caso di ulteriore inottemperanza. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, non ritenendosi sussistenti i presupposti per la sua applicazione.

La soccombenza ha comportato la condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 750 euro, tenuto conto della natura essenzialmente esecutiva del giudizio e del concreto impegno difensivo, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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