Reiezione del ricorso sui posti e sui quesiti al test di medicina (TAR Lazio n. 5601 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso ai corsi a numero programmato in medicina e chirurgia postula il necessario contemperamento tra il fabbisogno professionale rilevato e l’effettiva capacità di offerta formativa degli atenei; la scelta della quantità di posti è connotata da discrezionalità ampia, sindacabile solo se manifestamente illogica. La contestazione dell’insufficienza dei posti e della mancata redistribuzione di quelli riservati ai candidati extra UE esige la prova di resistenza, ossia la dimostrazione che il ricorrente avrebbe conseguito l’ammissione in caso di accoglimento. La formulazione dei quesiti di concorso implica discrezionalità tecnica, con sindacato giurisdizionale limitato ai casi di travisamento o macroscopici vizi logici. La mancanza di prova di resistenza rende improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse dichiarato, la domanda di chi rinuncia al giudizio.
Il Fatto
Alcuni candidati non ammessi ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria per l’anno accademico 2022/2023 hanno impugnato il provvedimento di non ammissione, la graduatoria nazionale, i decreti ministeriali che definivano i posti disponibili e le modalità della prova e i singoli quesiti somministrati. I ricorrenti hanno dedotto l’esiguità dei posti messi a concorso in rapporto al fabbisogno professionale e la mancata copertura di tutti i posti disponibili per la mancata assegnazione di quelli riservati agli studenti extra UE. Hanno inoltre contestato l’inserimento di quesiti estranei ai programmi scolastici e la correttezza di alcune domande che avrebbero avuto più risposte potenzialmente esatte.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse presentata per sette ricorrenti, applicando il principio dispositivo: la parte, sino alla trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e il giudice è tenuto a una pronuncia di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Nel merito, per la ricorrente rimasta in giudizio, il Collegio ha respinto il primo e il secondo motivo. L’art. 3 della legge n. 264/1999 richiede il contemperamento tra il fabbisogno professionale e l’effettiva capacità formativa degli atenei in termini di strutture, laboratori ed esperienze cliniche. La scelta amministrativa è connotata da ampia discrezionalità ed è assistita dalla presunzione di legittimità, non essendo stata smentita dalla c.d. prova di resistenza: la domanda di posti aggiuntivi è rimasta astratta perché non è stato dimostrato che il candidato avrebbe ottenuto l’ammissione in caso di accoglimento.
Il terzo e il quarto motivo, sulla formulazione dei quesiti, sono stati respinti per la mancanza di prova di resistenza: le censure, riguardando tutti i concorrenti, avrebbero comportato la riformulazione dell’intera graduatoria, con esiti imprevedibili sulla posizione della ricorrente. In ogni caso, la formulazione dei quesiti implica discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità, evidente irragionevolezza o travisamento, non dimostrati. Quanto alla tipologia delle domande, la Sezione ha confermato che l’Amministrazione non deve attenersi rigidamente ai programmi dei licei, potendo adattare le prove alla verifica della predisposizione a un corso a forte impronta tecnico-scientifica.
Le censure sull’anonimato, sulla paternità della prova e sull’uso dei telefoni cellulari sono state infine giudicate insuscettibili di accoglimento perché mere affermazioni astratte prive di supporto istruttorio. La domanda di accesso agli atti di validazione dei quesiti è stata assorbita per l’infondatezza delle censure di merito.
Nota della Redazione
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