Controllo PNRR sugli enti locali e obbligo di contabilizzazione delle risorse (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 113 del 10.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nell’esercizio del controllo sulla gestione delle risorse del PNRR ai sensi dell’art. 7, comma 7, del d.l. n. 77/2021, verifica la corretta attuazione dei progetti finanziati e la conformità della gestione finanziaria alle regole speciali dettate per il Piano. L’art. 15 del d.l. n. 77/2021 consente di derogare al principio contabile applicato 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011, anticipando il momento in cui è possibile contabilizzare l’accertamento in entrata a copertura della correlata spesa. L’ente locale è tenuto ad allineare le proprie scritture e la piattaforma ReGiS, a incrementare la percentuale dei pagamenti rispetto alle risorse accertate e a superare le criticità nella realizzazione dei progetti. La Sezione invita l’amministrazione a rimuovere le discordanze rilevate e si riserva di verificare, nel successivo ciclo di controllo, lo stato di avanzamento rispetto al cronoprogramma.
Il Fatto
La Sezione di controllo per la Regione siciliana ha esaminato l’attuazione, alla data del 30.06.2024, dei progetti finanziati con risorse del PNRR da parte del Comune di Bronte (CT). Il controllo è stato avviato nell’ambito della programmazione dell’attività di controllo per l’anno 2024, definita con la deliberazione n. 51/INPR. La Sezione ha acquisito il riscontro istruttorio dell’Ente e, in data 27.02.2025, ha trasmesso la bozza di referto per garantire il pieno contraddittorio. L’Ente non ha presentato osservazioni né controdeduzioni. Il Magistrato istruttore ha chiesto il deferimento e il Presidente ha convocato l’adunanza con l’ordinanza n. 52/2025.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha verificato l’impiego delle risorse provenienti dai fondi del PNRR nel quadro del controllo sulla gestione attribuito dall’art. 7, comma 7, del d.l. n. 77/2021 e dall’art. 3, comma 4, della legge n. 20/1994. Il referto ha fatto emergere discordanze tra le scritture contabili dell’Ente e i dati registrati sulla piattaforma ReGiS, nonché criticità nella realizzazione dei progetti e nel personale assegnato.
Il punto giuridico centrale riguarda la contabilizzazione delle risorse. La Corte richiama l’art. 15 del d.l. n. 77/2021, che ha consentito di derogare alle regole ordinarie del principio contabile applicato 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011, anticipando il momento in cui diviene possibile contabilizzare l’accertamento in entrata necessario alla copertura finanziaria della correlata spesa. Da qui l’invito ad allineare le scritture dell’Ente a tale disciplina speciale.
La Sezione ha inoltre rilevato la necessità di incrementare la percentuale dei pagamenti rispetto alle risorse accertate. Sul piano operativo, ha imposto l’aggiornamento della piattaforma ReGiS per eliminare le discordanze accertate e il superamento delle criticità relative al personale. L’assenza di controdeduzioni ha indotto la Corte a riservarsi il monitoraggio nel prossimo ciclo di controllo.
Sul piano processuale, la deliberazione approva il Referto; invita l’Ente, nell’ambito della propria discrezionalità, ad adottare le misure indicate; invita il Segretario generale a esercitare l’attività di coordinamento; dispone la trasmissione della pronuncia al Sindaco, al Segretario generale e all’Organo di revisione, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013. La funzione esercitata è di controllo, con esito di invito e non di sanzione.
Nota della Redazione
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