Accesso agli atti e natura privata dell’ente proprietario del bene culturale (TAR Lazio n. 2865 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’accesso documentale ex art. 22 e ss. legge n. 241/1990, la nozione di pubblica amministrazione di cui all’art. 22, comma 1, lett. e) comprende i soggetti di diritto privato limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. Tale attività va intesa come attività amministrativa svolta dal privato, riconducibile all’art. 97 Cost., e non come mera titolarità di un bene culturale vincolato. Il soddisfacimento dell’interesse pubblico alla fruizione del bene vincolato è rimesso al complesso dei controlli esercitati dall’amministrazione e non al dato della proprietà. Ne consegue che l’ente privato proprietario di una parte del bene non è pubblica amministrazione ai fini dell’accesso, né nella prospettiva documentale né in quella dell’accesso civico ex art. 2-bis, comma 3, d.lgs. n. 33/2013, stante l’analoga formulazione delle due disposizioni.
Il Fatto
Una società titolare di un noto esercizio commerciale romano ha impugnato il diniego formatosi per silentium sull’istanza di accesso agli atti presentata il 4 settembre 2025 nei confronti di un ente proprietario di una parte dell’immobile e indirizzata al Ministero della Cultura quale amministrazione vigilante. La società ha ricollegato il proprio interesse a esigenze difensive, in particolare alla necessità di verificare la validità di un atto di trasferimento e di chiarire la proprietà dei beni mobili siti nei locali.
L’ente intimato e il Ministero si sono costituiti in resistenza. La questione è giunta al giudice perché la ricorrente ha lamentato l’illegittimità del silenzio e ha chiesto l’accertamento del proprio diritto a prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato che, nei confronti del Ministero, l’azione è infondata: la ricorrente non ha preso adeguatamente posizione né sul contenuto del precedente riscontro del 27 agosto 2025, né sui rilievi difensivi con cui l’amministrazione ha chiarito di non detenere la documentazione richiesta.
Il nodo centrale riguarda l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’ente proprietario. Poiché l’istanza è stata proposta tanto come accesso documentale quanto come accesso civico, il problema va affrontato sotto entrambi i profili, stante la coincidenza della nozione di attività di pubblico interesse tra l’art. 22, comma 1, lett. e) e l’art. 2-bis, comma 3, d.lgs. n. 33/2013.
Il Collegio ha escluso che la gestione di una struttura sanitaria accredita valga a qualificare l’ente come pubblica amministrazione: la legge ne ha escluso la natura pubblica, definendolo ente civilmente riconosciuto cui non può essere riservato trattamento diverso da quello previsto per altre istituzioni private che erogano servizi assistenziali e sanitari. Né rileva l’indirizzo che qualifica di pubblico interesse l’attività sanitaria, poiché l’accesso afferisce a un diverso segmento dell’attività dell’ente, relativo alla proprietà delle mura dell’esercizio commerciale.
Richiamando la nozione dinamica e funzionale di ente pubblico e il consolidato orientamento amministrativo, il Tribunale ha precisato che l’attività di pubblico interesse rileva in sé considerata, per gli interessi generali che è capace di soddisfare, e coincide con l’attività amministrativa svolta dal privato, unica riconducibile all’art. 97 Cost. Il soddisfacimento dell’interesse pubblico alla fruizione del bene vincolato è invece rimesso ai controlli dell’amministrazione e non al dato della proprietà.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite liquidate in favore di entrambe le controparti.
Nota della Redazione
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