L’incameramento della cauzione segue la competenza del giudice della sede della Prefettura (TAR Lazio n. 11344 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparto della giurisdizione amministrativa, il criterio di competenza territoriale di cui all’art. 13, comma 1, cod. proc. amm. basato sull’efficacia territorialmente limitata del provvedimento non si applica all’atto di incameramento parziale di una fideiussione, il quale, per il suo contenuto, non produce effetti circoscritti all’ambito regionale. La competenza va pertanto individuata, in via residuale, con riferimento alla sede dell’autorità emanante. Quando l’incompetenza territoriale viene dichiarata all’esito del giudizio di merito in udienza pubblica, la pronuncia deve assumere la forma della sentenza, e non dell’ordinanza, poiché le ipotesi di decisione con ordinanza sono tassativamente previste dall’art. 15, commi 2 e 3, cod. proc. amm.
Il Fatto
Una società, operante nel settore della vigilanza armata, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto con cui la Prefettura ha disposto l’incameramento parziale della fideiussione prestata per l’esercizio dell’attività. Il provvedimento traeva origine dalle segnalazioni della Questura riguardanti criticità nei collegamenti radio con la centrale operativa da parte del personale impiegato in alcuni cantieri, nonché la mancata assicurazione del supporto logistico e di sicurezza al personale operativo.
La società ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto prefettizio e degli atti presupposti, tra cui la nota di comunicazione di avvio del procedimento. Si sono costituite in giudizio l’amministrazione dell’Interno, la Prefettura e la Questura, eccependo in via preliminare l’incompetenza territoriale del giudice adito. Con memoria depositata poco prima dell’udienza di discussione, l’amministrazione ha ribadito l’eccezione basandosi sull’asserita efficacia territorialmente limitata del provvedimento impugnato, tale da radicare la competenza presso il giudice del luogo in cui gli effetti si producono.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato il disposto dell’art. 13, comma 1, cod. proc. amm., che individua come inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l’amministrazione che ha emanato l’atto. La norma prevede, quale eccezione al criterio generale della sede, l’ipotesi in cui il provvedimento abbia effetti diretti limitati all’ambito territoriale della regione in cui ha sede il tribunale adito.
Nella fattispecie, il giudice ha escluso che il criterio dell’efficacia territoriale potesse trovare applicazione. L’atto impugnato ha ad oggetto l’incameramento parziale di una garanzia fideiussoria, avente natura prettamente patrimoniale; il suo contenuto non manifesta alcuna limitazione territoriale degli effetti. Pertanto, non ricorrendo l’eccezione, opera il criterio residuale della sede, che radica la competenza in capo al TAR Basilicata, nella cui circoscrizione ha sede la Prefettura che ha emanato il decreto.
Quanto alla forma della pronuncia, il Collegio ha affrontato la questione interpretativa relativa all’art. 15 cod. proc. amm. La norma prevede la declaratoria di incompetenza con ordinanza nelle ipotesi di decisione sulla domanda cautelare (comma 2) e di camera di consiglio fissata per la pronuncia immediata sulla questione di competenza (comma 3). In tutti gli altri casi, incluso quello in cui la questione emerga all’esito del giudizio di merito, la declaratoria deve essere resa con sentenza.
La giurisprudenza citata dal Collegio, uniforme sul punto, conferma che la scelta del veicolo processuale non è rimessa alla discrezionalità del giudice, ma dipende dal momento in cui la questione viene decisa. La sentenza impugnata è stata quindi adottata per dichiarare il difetto di competenza territoriale del TAR Lazio, indicando come giudice competente il TAR Basilicata, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nel termine di cui all’art. 15, comma 4, cod. proc. amm. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
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Nota della Redazione
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