Diniego permesso costruire recupero cava obbligo motivazione e leale collaborazione (TAR Lazio n. 2868 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di permesso di costruire relativo al recupero morfologico di una pregressa attività estrattiva è illegittimo per difetto di motivazione quando si limiti ad affermare che l’intervento non rientra nelle procedure di cui al d.P.R. n. 380/2001, senza esplicitare l’iter logico-giuridico seguito né indicare il regime autorizzatorio ritenuto applicabile. Le argomentazioni della difesa tecnica in ordine all’autosufficienza e alla prevalenza della normativa regionale sulle cave e all’ambiente costituiscono inammissibile integrazione postuma della motivazione. L’amministrazione, inoltre, viola il principio di leale collaborazione di cui all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 e quello di buon andamento di cui all’art. 97, secondo comma, Cost. se, declinando la competenza del solo ufficio tecnico, non fornisce al privato alcun elemento per individuare la normativa applicabile e l’iter procedimentale da seguire dinanzi ad altra articolazione dello stesso ente o ad altro soggetto pubblico.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola, ha presentato al Comune un’istanza di permesso di costruire per la ricomposizione morfologica di un vuoto di cava di volume superiore a 15.000 mc, da riempire mediante riporto di terre e rocce da scavo o di aggregati certificati End of Waste, al fine di migliorare le coltivazioni e le condizioni di sicurezza del fondo.
Il Comune ha respinto l’istanza osservando che il recupero di una pregressa attività estrattiva non rientra nelle procedure previste dalle norme edilizie e esula dalle competenze dell’ufficio tecnico. Il ricorrente ha impugnato il diniego con un unico motivo, deducendo eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione degli artt. 3 e 10 del d.P.R. n. 380/2001, contestando l’inapplicabilità della normativa sulle attività estrattive e sulle discariche. La domanda cautelare è stata respinta per difetto di periculum in mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso nei soli limiti del difetto di motivazione. Il Comune, affermando che il recupero morfologico non rientra nelle procedure edilizie, ha fornito un riscontro inidoneo a far comprendere al privato l’iter logico-giuridico seguito, senza chiarire quale fosse la procedura ritenuta applicabile.
Le argomentazioni difensive circa l’autosufficienza e la prevalenza della disciplina regionale in materia di cave e ambiente, così come quelle relative alla necessità di autorizzazioni paesaggistiche e alla valutazione di impatto ambientale, costituiscono inammissibile integrazione postuma della motivazione, non essendo state valorizzate nel provvedimento.
Assume rilievo decisivo il fatto che il ricorrente, in risposta al preavviso di rigetto, aveva formulato osservazioni sulle ragioni dell’applicabilità della normativa edilizia: in applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, si imponeva un onere motivazionale specifico su tale punto.
Il Collegio rileva inoltre che la declinatoria di competenza riguarda il solo ufficio tecnico e non il Comune nel suo complesso: tale approccio contrasta con il principio di leale collaborazione verso il privato e con il buon andamento, non essendo stati forniti elementi per individuare, correttamente ricostruita la fattispecie, la normativa e l’iter procedimentale da seguire.
Il ricorso è pertanto accolto, con assorbimento delle restanti censure e annullamento del provvedimento, salvo il riesercizio del potere. Effetto conformativo: il Comune deve riesaminare l’istanza tenendo conto delle osservazioni procedimentali e motivare in ordine alla assentibilità dell’intervento ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001, individuando, in caso negativo, il regime autorizzatorio applicabile. Spese integralmente compensate.
Nota della Redazione
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