Fasce di rispetto autostradali e divieto assoluto di ricostruzione (TAR Valle d’Aosta n. 26 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di inedificabilità assoluta derivante dalle fasce di rispetto autostradali, di cui all’art. 26, comma 3, del d.P.R. n. 495/1992, opera direttamente e automaticamente, prescindendo da qualsiasi valutazione in concreto circa l’esistenza di rischi per la sicurezza stradale. Tale divieto si applica non solo alle nuove costruzioni ma anche alle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali, a prescindere dal nomen juris edilizio dell’intervento, inclusa la c.d. ristrutturazione edilizia “pesante”. La natura assoluta del vincolo è preordinata a garantire la sicurezza del traffico e l’incolumità delle persone, nonché a preservare la possibilità di futuri ampliamenti della sede stradale, minimizzando l’impatto economico di eventuali espropriazioni.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava il diniego di permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato residenziale ubicato all’interno di una fascia di rispetto autostradale di 30 metri. Il Comune, conformandosi al parere negativo della società concessionaria autostradale espresso in sede di conferenza dei servizi, aveva respinto l’istanza sulla base del divieto di cui all’art. 26 del d.P.R. n. 495/1992 e all’art. 16 del d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada). Il ricorrente contestava la legittimità del diniego, deducendo la violazione del principio delle posizioni prevalenti in seno alla conferenza di servizi e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo la natura di mera ristrutturazione edilizia dell’intervento proposto.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente rilevato che il vincolo di inedificabilità gravante sulla fascia di rispetto autostradale ha carattere assoluto ed è di diretta derivazione legislativa. Ne consegue che l’eventuale superfluità del parere della concessionaria o la mancata comparazione tra posizioni contrastanti in seno alla conferenza di servizi non avrebbero potuto condurre a un esito diverso, poiché il progetto si poneva in ogni caso in contrasto con un divieto oggettivo e non derogabile. Il Comune era, pertanto, vincolato alla pura e semplice applicazione della norma.

Con specifico riguardo alla natura dell’intervento, il Collegio ha precisato che la locuzione “ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali” contenuta nell’art. 26, comma 3, del d.P.R. n. 495/1992 comprende tutti gli interventi che, a seguito dell’integrale demolizione dell’opera, ne determinano la nuova realizzazione, a prescindere dalla qualificazione edilizia astratta. In tal senso, la giurisprudenza richiamata ha costantemente escluso che la nozione di ristrutturazione edilizia, e in particolare la c.d. “ristrutturazione pesante”, possa valere a elidere l’operatività del divieto di ricostruzione entro la fascia di rispetto, non rinvenendosi alcuna lacuna normativa che giustifichi il ricorso all’analogia.

Quanto alla dedotta necessità di una verifica in concreto del rischio per la circolazione, il TAR ha ribadito che le distanze minime non derogabili costituiscono misure di carattere preventivo e tipizzato, che operano automaticamente al di là dell’effettivo pericolo per i beni giuridici protetti nel caso specifico. Il sacrificio imposto ai proprietari è infatti funzionale non solo alla sicurezza ma anche alla futura capacità manutentiva ed espansiva dell’arteria autostradale, nonché al contenimento dei costi espropriativi.

In ragione della natura assoluta del vincolo, il Collegio ha ritenuto di dover dare continuità al proprio precedente indirizzo interpretativo, confermato dalla giurisprudenza successiva, e ha concluso per la infondatezza delle censure dedotte, respingendo integralmente il ricorso e compensando le spese di lite per la particolarità delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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