Accesso agli atti di gara e oscuramento dei segreti tecnici (TAR Lazio n. 2069 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’accesso agli atti delle procedure di affidamento, il segreto tecnico o commerciale di cui all’art. 35, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 recede soltanto a fronte di un’istanza che dimostri la concreta strumentalità della documentazione richiesta rispetto a uno specifico giudizio, non essendo sufficiente un generico interesse alla tutela di posizioni giuridicamente rilevanti. Il richiedente deve comprovare il nesso di strumentalità tra la documentazione e le censure formulate. L’amministrazione può motivare per relationem sulle dichiarazioni degli operatori, ma resta esposta alle criticità delle stesse quando non individuino con puntualità le specifiche parti segretate e l’idoneità a garantire un vantaggio concorrenziale. Il bilanciamento tra tutela delle informazioni riservate e diritto a un ricorso effettivo va operato caso per caso, alla luce della ordinanza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 10 giugno 2025, C-686/24.
Il Fatto
La ricorrente, una società classificatasi terza in una procedura aperta bandita dalla Regione Lazio per l’affidamento del servizio di Call Center ReCUP, ha agito per l’accertamento del diritto di accesso a tutti gli atti e documenti di gara, alla documentazione amministrativa e alle offerte dei controinteressati, nonché per l’annullamento del verbale con cui la stazione appaltante ha accolto le richieste di oscuramento delle prime due classificate e della determinazione di aggiudicazione, nella parte in cui ha negato l’accesso alla documentazione tecnica.
La ricorrente ha poi proposto motivi aggiunti avverso il silenzio rigetto formatosi su una successiva istanza di accesso e avverso i dinieghi implicitamente ed esplicitamente reiterati con le note di integrazione documentale, lamentando l’ostensione solo parziale e la presenza di documenti qualificati come “coperti da riservatezza” o “non disponibili”.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina dell’accesso agli atti di gara, osservando che l’art. 35, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 ripropone il contenuto dell’art. 53 del codice del 2016. Tra le ipotesi di esclusione figurano le informazioni dell’offerta che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. Tali limitazioni possono essere superate quando l’ostensione risulti indispensabile ai fini della difesa in giudizio.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale definisce il segreto tecnico o commerciale come la parte dell’offerta riguardante le specifiche capacità tecnico-industriali o gestionali proprie dell’impresa, tutelate dagli artt. 98 e 99 del Codice della proprietà industriale. Il dato deve essere suscettibile di sfruttamento economico e presentare effettivo carattere di segretezza.
Sul piano processuale, il Collegio ribadisce che il richiedente deve dimostrare la concreta necessità di utilizzazione della documentazione in uno specifico giudizio. Le tre valutazioni — ammissibilità dell’istanza, sussistenza del segreto, esigenze di difesa — devono essere compiute in sequenza logica. Il Collegio richiama altresì l’ordinanza della Corte di giustizia del 10 giugno 2025, C-686/24, che impone un bilanciamento caso per caso tra diritto al ricorso efficace e tutela delle informazioni riservate.
Nel merito, la ricorrente ha specificato le proprie esigenze difensive collegandole al giudizio promosso avverso l’aggiudicazione: entro tali limiti l’istanza è puntuale, mentre per i rimanenti profili risulta generica e esplorativa. Le opposizioni delle prime due classificate, pur non generiche, non individuano con sufficiente puntualità i profili di segretezza di specifiche parti dell’offerta né l’idoneità a garantire un vantaggio concorrenziale, criticità accentuata dall’alta percentuale di offerta oscurata.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto accolti nei limiti delle esigenze difensive individuate. La Regione dovrà consentire l’accesso ai documenti non ancora ostesi, nel termine di venti giorni, restando salva la possibilità di provvedere all’eventuale oscuramento dei segreti tecnici e commerciali non necessari alla difesa. Le spese sono compensate per la complessità della fattispecie.
Nota della Redazione
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