Danno all’immagine da patteggiamento e lesione del sinallagma contrattuale (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 257 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di condanna emessa a seguito di patteggiamento, pur priva di automatica efficacia probatoria nel giudizio contabile, costituisce elemento indiziario liberamente valutabile dal giudice erariale, unitamente agli altri elementi di prova acquisiti. Il danno all’immagine della pubblica amministrazione è risarcibile, ai sensi dell’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994, per ogni reato commesso a danno dell’amministrazione che ne leda prestigio e imparzialità, anche non compreso tra i delitti contro la pubblica amministrazione, essendo stata abrogata la limitazione già posta dall’art. 7 legge n. 97/2001. Il criterio del duplum dell’utilità illecitamente percepita è parametro legale, derogabile solo con adeguata motivazione. La retribuzione corrisposta per attività distolta a fini illeciti integra danno da lesione del sinallagma contrattuale, distinto dal danno da disservizio.
Il Fatto
Due militari della Guardia di Finanza in servizio presso un Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria venivano tratti a giudizio dalla Procura regionale della Corte dei conti per rispondere di danno erariale connesso a condotte penalmente rilevanti.
Nel 2016 erano stati arrestati in relazione a una verifica fiscale. Seguivano tre sentenze di patteggiamento divenute irrevocabili: per corruzione a carico di uno solo dei convenuti, per accesso abusivo a banche dati del Corpo da parte di entrambi, e per falsa attestazione della presenza in servizio nei confronti di uno di essi. La Procura contabile chiedeva il risarcimento del danno all’immagine e di due voci di danno da disservizio. I convenuti eccepivano nullità della citazione, improcedibilità e prescrizione, contestando nel merito la quantificazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni preliminari. Quanto alla pretesa nullità dell’atto di citazione per difetto di corrispondenza con l’invito a dedurre, la Corte richiama l’art. 87 c.g.c. e ribadisce che è sufficiente una sostanziale coerenza tra i due atti, non una completa identità: solo una diversità sostanziale degli addebiti imporrebbe, ai sensi dell’art. 67, comma 7 c.g.c., la notifica di un nuovo invito. Nella specie la corrispondenza è riscontrata.
Infondata è anche l’eccezione di improcedibilità dell’azione per asserita carenza di autonoma attività istruttoria della Procura. Quest’ultima, osserva il Collegio, ha acquisito le sentenze penali irrevocabili, gli atti dei procedimenti penali, la documentazione sul clamor fori e gli elementi per quantificare il danno, potendo legittimamente basarsi sulla recezione delle indagini penali ove ritenute sufficienti.
La prescrizione non è maturata. Il danno erariale non sorge con la condotta, ma con il successivo esborso di risorse pubbliche; le note informative della Guardia di Finanza del 2017 erano coperte dal segreto d’ufficio ex art. 329 c.p.p. e non consentivano l’esercizio dell’azione. Il termine è stato in ogni caso interrotto con l’atto di costituzione in mora notificato ai convenuti nel 2023. Per il danno all’immagine il termine decorre dall’irrevocabilità della sentenza penale.
Nel merito, la domanda di risarcimento del danno da disservizio per i costi di accertamento è respinta: difetta la prova della straordinarietà della spesa e dello sviamento di risorse rispetto ai compiti ordinari.
Sono invece accolte le domande per danno all’immagine. La sentenza di patteggiamento vale come elemento indiziario, oggi ai sensi dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p. novellato dal d.lgs. n. 150/2022. Sussistono i presupposti dell’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, essendo comprovato il clamor fori. Per la corruzione la condanna è pari al duplum dell’utilità percepita; per l’accesso abusivo e l’assenteismo la quantificazione è equitativa. Infine, la retribuzione percepita durante gli accessi abusivi integra danno da lesione del sinallagma contrattuale, liquidato equitativamente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.