Impugnazione atti GSE esecutivi di rimodulazione tariffaria: dubbi su giurisdizione e diligenza dell’operatore (TAR Lombardia n. 638/2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione di atti del GSE, con cui sono state comunicate le modalità applicative della rimodulazione tariffaria di cui all’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, presuppone che tali atti siano direttamente impugnabili e che la relativa controversia rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo, profilo che, se dubbio, preclude la concessione della tutela cautelare. L’operatore del settore energetico, in quanto tenuto a un comportamento secondo criteri di qualificata diligenza, è onerato di approntare le misure gestionali e organizzative necessarie a fronteggiare pretese ragionevolmente prevedibili dell’amministrazione, non potendo invocare la tutela d’urgenza per situazioni che avrebbe potuto gestire preventivamente. La possibilità di recupero delle somme eventualmente riscosse, in caso di esito favorevole del giudizio di merito, esclude il requisito del periculum in mora.
Il Fatto
Le società ricorrenti, tutte operanti nel settore delle energie rinnovabili, hanno impugnato la deliberazione dell’ARERA n. 266/2022/R/EEL di attuazione dell’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, nonché le successive comunicazioni del GSE inerenti alla scelta sulla “rimodulazione tariffaria” e le fatture di rettifica del prezzo di cessione dell’energia emesse dal Gestore per il periodo da febbraio a settembre 2022.
Con i motivi aggiunti notificati il 14 maggio 2026, le società hanno altresì impugnato i provvedimenti con cui il GSE ha disposto la compensazione tra gli importi dovuti e quelli da corrispondere, chiedendone la sospensione e l’accertamento del diritto a non corrispondere le somme richieste.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, rilevando in primo luogo la insussistenza dei presupposti per la concessione della tutela richiesta, in quanto i ricorrenti hanno contestato atti del GSE rispetto ai quali è “quanto meno dubbia” la loro diretta impugnabilità e la riconducibilità alla cognizione del giudice amministrativo, con conseguente possibile difetto di giurisdizione.
Il Collegio ha inoltre osservato che, in ragione del tempo di maturazione delle pretese del GSE e del noto quadro normativo e disciplinare di riferimento, l’operatore del settore, chiamato ad agire secondo criteri di qualificata diligenza, era tenuto ad approntare le misure gestionali e organizzative necessarie per fronteggiare la situazione, anche in relazione agli investimenti effettuati a fronte di pretese ragionevolmente prevedibili.
Da ultimo, il TAR ha escluso il periculum in mora, evidenziando come il recupero delle somme eventualmente riscosse sarà comunque possibile ove la decisione di merito dovesse risultare favorevole, e ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di fase in favore delle controparti costituite.
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Nota della Redazione
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