Esecuzione del giudicato sul bonus docenti e commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 247 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di esecuzione del giudicato ex artt. 112 e segg. cod. proc. amm., accerta l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla pronuncia del giudice ordinario passata in giudicato e la condanna a provvedere agli adempimenti dovuti. La mancata costituzione dell’Amministrazione debitrice non impedisce l’accoglimento, ove risultino documentati il passaggio in giudicato e l’omesso adempimento. Una volta decorso infruttuosamente il termine assegnato, e decorso il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97), il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 327/2025 del 20 maggio 2025 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro. Con quella pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuire, tramite la Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo di € 3.000,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22 co. 36 l. 724/1994, in relazione ai contratti stipulati negli anni scolastici dal 2019/20 al 2024/25.
Il ricorrente assume che la decisione sia rimasta ineseguita malgrado la regolare notifica e il passaggio in giudicato, documentato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma. Chiede quindi che si ordini all’Amministrazione di provvedere nel termine indicato e che si nomini sin d’ora, quale commissario ad acta, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale o un funzionario delegato. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che dagli atti e dalla documentazione prodotta emerge la sussistenza dei presupposti per il rimedio giudiziale di ottemperanza. L’Amministrazione non ha contestato l’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario, non essendosi neppure costituita in giudizio, e tale condotta rafforza l’accertamento dell’inadempimento.
Il Tribunale verifica inoltre che risulta scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Tale termine decorre dalla notificazione della sentenza, avvenuta in data 28 maggio 2025 all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione.
In accoglimento della domanda, il giudice ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. La scelta del termine tiene conto della natura retributiva della pretesa e della necessità di assicurare una tutela effettiva al creditore.
Decorso infruttuosamente tale termine, provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione, a cura del ricorrente, un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero o in un dirigente o funzionario delegato. La nomina anticipata assicura l’effettività della tutela senza necessità di un ulteriore giudizio.
Quanto al compenso, il Collegio esclude la liquidazione di alcun importo, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero, nella misura liquidata in dispositivo.
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Nota della Redazione
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