Accesso agli atti di gara e termine breve per impugnare l’oscuramento (TAR Sicilia n. 1860 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le decisioni con cui la stazione appaltante dispone l’oscuramento delle offerte, anche quando siano adottate in forma implicita, rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 e vanno impugnate con il rito superaccelerato di cui all’art. 116 c.p.a., nel termine di dieci giorni decorrenti dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione. Il termine breve opera a prescindere dai motivi dedotti, poiché da quel momento i concorrenti sono posti in condizione di percepire quali atti siano stati resi ostensibili e quali sottratti. La decisione implicita di oscuramento si ricava dal comportamento complessivo della stazione appaltante, che nel confermare il diniego all’ostensione integrale manifesta la propria determinazione. L’inosservanza del termine determina l’irricevibilità del ricorso.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava alla procedura di gara aperta indetta da una Azienda Sanitaria Provinciale per l’affidamento del servizio di sorveglianza attiva antincendio, aggiudicata in favore di un raggruppamento controinteressato. Chiedeva quindi di accedere agli atti di gara, in particolare all’offerta tecnica, ai giudizi sui punteggi analitici e ai giustificativi dell’offerta prodotti in sede di verifica di anomalia.
L’Amministrazione, aderendo alle prospettazioni delle controinteressate, negava in parte l’accesso, rendendo disponibili solo tre pagine dell’offerta tecnica. La ricorrente impugnava il diniego parziale dinanzi al TAR Sicilia, deducendo violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023, degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990, dell’art. 32 del disciplinare di gara, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. La stazione appaltante non si costituiva; si costituivano le controinteressate, eccependo l’irricevibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta preliminarmente la questione del rito applicabile alle controversie sull’accesso agli atti di gara. L’art. 36, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 impone alla stazione appaltante di rendere disponibili, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale, l’offerta dell’aggiudicatario e gli atti presupposti all’aggiudicazione. Il comma 2 estende tale disponibilità reciproca ai primi cinque operatori collocati in graduatoria. Il comma 3, letto con l’art. 90, comma 3, prescrive che nella comunicazione di aggiudicazione si dia atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento.
A questa disciplina sostanziale si affianca una separata disciplina processuale. Il comma 4 dell’art. 36 prevede che le decisioni di oscuramento siano impugnabili ai sensi dell’art. 116 c.p.a. con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione. Dal combinato disposto degli artt. 36, comma 4, e 90, comma 1, emerge che l’impugnazione delle determinazioni di oscuramento è soggetta al termine breve decorrente dalla pubblicazione sul profilo del committente.
Il Collegio dà conto dei due orientamenti formatisi sull’ambito applicativo del rito superaccelerato. Secondo il primo, il termine breve si applica sempre, anche quando l’ostensione sia assente o parziale e manchi un’espressa motivazione, ravvisandosi una decisione implicita di oscuramento. Secondo il secondo, il termine non opera quando la stazione appaltante ometta di mettere a disposizione le offerte dei concorrenti, ipotesi soggette alla disciplina ordinaria dell’art. 116 c.p.a.
Il Collegio aderisce al primo orientamento, nei limiti in cui sia ravvisabile una decisione implicita di oscuramento. Nel caso concreto, la stazione appaltante si è determinata nel senso contestato dalla ricorrente, limitandosi a confermare il diniego all’ostensione integrale dopo le interlocuzioni con la controinteressata. Il ricorso avrebbe quindi dovuto essere notificato entro dieci giorni decorrenti dal 7 maggio 2026, mentre è stato notificato trentaquattro giorni dopo la pubblicazione dell’offerta in forma oscurata.
Per tali ragioni il ricorso è dichiarato irricevibile. La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese tra le parti costituite, con nulla per la parte non costituita.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.