Opere abusive da demolire escludono oblazione oneri ridotti per attrezzature culturali (TAR Lombardia n. 1456 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’oblazione prevista dall’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, nella versione vigente ratione temporis, non è dovuta per le opere realizzate senza titolo che il privato si impegni a demolire integralmente, con ripristino dello stato legittimo, allorché esse non siano in alcun modo destinate a essere sanate e mantenute. La rimozione spontanea di un’opera abusiva, che non incide sulla realtà materiale e giuridica del bene, esclude la sanzione pecuniaria, come avverrebbe in presenza di una tempestiva rimessione in pristino a seguito di ordine demolitorio. Le somme richieste a titolo di contributo di costruzione e di oneri di urbanizzazione sono determinate mediante attività vincolata e paritetica, sottratta alla disciplina procedimentale della legge n. 241 del 1990. L’immobile destinato a istituzione formativa riconosciuta, ancorché realizzato da privati, costituisce attrezzatura culturale di interesse generale e sconta le tariffe ridotte, non l’esenzione.
Il Fatto
La ricorrente, conduttrice di un complesso immobiliare, avviava nel 2019 i lavori sulla base di una s.c.i.a. alternativa al permesso di costruire, autoliquidando il contributo di costruzione. Un provvedimento comunale di sospensione, legato a un procedimento di bonifica ambientale, bloccava però il cantiere. La società chiedeva allora l’annullamento della s.c.i.a. e, completata la bonifica, presentava nel 2020 istanza di permesso di costruire per un istituto di formazione, previa regolarizzazione delle demolizioni eseguite senza titolo.
Nel 2023 il Comune rilasciava il permesso di costruire in sanatoria, quantificando il dovuto in oltre 416.000 euro, tra oblazione, monetizzazioni e contributo di costruzione. La ricorrente impugnava il titolo nella parte in cui includeva nella sanatoria le opere in carpenteria metallica, destinate invece alla demolizione, e in cui determinava oneri e contributo secondo i parametri del terziario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo. Le opere in carpenteria metallica erano state rappresentate nelle tavole progettuali solo per offrire una descrizione completa dello stato di fatto, come confermato dalla stessa difesa comunale, che le ha qualificate come oggetto di demolizione. La precisazione del privato risulta chiara e univoca.
Il calcolo dell’oblazione non può dunque ricomprendere manufatti destinati alla rimozione definitiva. Il Collegio distingue la demolizione del capannone preesistente, abusivo mutamento dello stato legittimo, dalla rimozione delle opere strutturali, che non incide sulla realtà materiale e giuridica, essendosi il privato impegnato a rimuovere quanto non sanato né mantenuto. La conclusione trova conferma nella considerazione che, di fronte a una tempestiva rimessione in pristino, nessuna sanzione pecuniaria sarebbe stata irrogabile.
Il terzo motivo è parzialmente fondato. Il procedimento di determinazione degli oneri non è soggetto alla legge n. 241 del 1990, trattandosi di attività paritetica e non autoritativa: gli atti di liquidazione del contributo non costituiscono espressione di potestà pubblicistica. La richiesta è sufficientemente motivata con il richiamo ai parametri tabellari applicati.
Nel merito, l’immobile destinato a istituzioni formative riconosciute a livello ministeriale e regionale va assoggettato agli oneri stabiliti per le attrezzature culturali di cui all’Allegato 3 della deliberazione consiliare n. 73/2007, e non a quelli dell’attività direzionale e commerciale. La Tabella riguarda le opere di interesse generale non ricomprese tra le opere di urbanizzazione, escluse dal suo perimetro. Irrilevante il mancato convenzionamento, che non è presupposto della natura di opera di interesse generale. Restano ferme le riduzioni del 60% e del 20%, già applicate dagli Uffici su somme computate in modo errato.
Le attrezzature culturali di interesse generale non sono esentate dal contributo, ma beneficiano di una tariffa ridotta, a differenza delle opere di urbanizzazione in senso stretto. Il quarto motivo è superato per intervenuta compensazione delle somme versate nel 2019. Il ricorso è accolto, con annullamento parziale del titolo e rideterminazione degli oneri.
Nota della Redazione
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