Accesso atti di gara e risoluzione contratto atto precontenzioso (TAR Liguria n. 117 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. non ha natura impugnatoria, ma di accertamento del diritto all’ostensione dei documenti richiesti; non è pertanto configurabile un difetto di censure specifiche. L’istanza di accesso che, pur formulata in termini generali, indichi categorie determinate di atti delimita con sufficiente precisione l’oggetto della domanda e non è generica. Nel giudizio sull’accesso il giudice accerta il diritto e ordina l’esibizione, con esclusione dei soli atti di natura effettivamente ed integralmente precontenziosa e della corrispondenza confidenziale tra la stazione appaltante e il proprio difensore. Ove tali atti esistano, l’amministrazione può sottrarli all’accesso, ma deve indicarne gli estremi identificativi, a garanzia dell’imparzialità e della verificabilità dell’azione amministrativa.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto da una società in house regionale, in qualità di stazione appaltante per conto di un comune, l’affidamento del servizio di elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo a un intervento edilizio compreso in un progetto pilota regionale. Il contratto, sottoscritto il 15.4.2024, è stato poi risolto per inadempimento con atto del 18.9.2024.
Il giorno successivo la società ha presentato istanza di accesso alla stazione appaltante, al comune e alla soprintendenza, chiedendo copia di tutti i documenti in possesso di ciascuna amministrazione, con elencazione esemplificativa di categorie di atti: determine di affidamento di servizi, corrispondenza con la stazione appaltante, pareri comunali sulla risoluzione, documentazione economico-finanziaria, atti dell’indagine archeologica e autorizzazioni soprintendiziali. La soprintendenza ha osteso quanto di competenza; il comune ha esibito gli atti tranne il proprio parere del 13.9.2024; la stazione appaltante ha respinto l’istanza ritenendola generica e riferita ad atti di precontenzioso. Di qui il ricorso per l’accertamento del diritto e la condanna all’esibizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità per difetto di censure specifiche, sollevata dalla società resistente. L’eccezione è infondata: il ricorso ex art. 116 cod. proc. amm. non è impugnatorio, ma mira all’accertamento del diritto ad ottenere copia degli atti. Il ricorso ha quindi correttamente illustrato l’oggetto della domanda, costituito dagli atti indicati nell’istanza del 19.9.2024 e dalla nota di assenso comunale del 13.9.2024.
Nel merito, il TAR respinge la tesi della genericità. Sebbene l’istanza faccia riferimento a “tutti i documenti” in possesso delle amministrazioni destinatarie, essa individua poi alcune categorie di documenti, delimitando con sufficiente precisione l’oggetto della richiesta ostensoria. Nei limiti di tali categorie il ricorso è pertanto fondato.
Il Collegio circoscrive però l’ampiezza del diritto: restano esclusi gli eventuali pareri aventi effettivamente ed integralmente natura precontenziosa della stazione appaltante e la corrispondenza confidenziale tra questa e il proprio avvocato. Quanto al comune, esso non ha mai dichiarato l’esistenza di atti di tal genere, né in sede di accesso né successivamente.
Da ciò discende l’ordine di esibizione: il comune deve ostendere la nota del RUP di assenso alla risoluzione del 13.9.2024; la stazione appaltante deve esibire gli atti in proprio possesso riferiti alle categorie indicate, ove non già ostesi o pubblicati. Ove esistano atti precontenziosi o corrispondenza con il difensore, la società potrà sottrarli all’accesso, ma dovrà indicarne gli estremi identificativi, a garanzia dell’imparzialità e della verificabilità della correttezza dell’azione amministrativa.
Il ricorso è dunque accolto nei limiti precisati, con accertamento del diritto all’ostensione. Le spese seguono la soccombenza del comune e della stazione appaltante e sono liquidate nel dispositivo.
Nota della Redazione
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