Parcheggi su verde privato, necessaria l’autorizzazione paesistica anche per aree pertinenziali di albergo (TAR Lombardia n. 295 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La trasformazione di aree a verde privato in parcheggi a raso in ghiaietto, realizzata su superfici pertinenziali di una struttura alberghiera, costituisce un intervento sistematico di configurazione delle aree di pertinenza di edifici esistenti ai sensi del punto B.18 dell’Allegato B del DPR 13 febbraio 2017 n. 31, con la conseguente necessità della preventiva autorizzazione paesistica semplificata. In assenza di tale titolo, l’opera è abusiva e la sua eventuale stabilizzazione è subordinata al rilascio della sanatoria paesistica, il cui esito condiziona l’ordine di rimessione in pristino. La classificazione dei parcheggi quali opere di edilizia libera non esclude l’applicazione della disciplina paesaggistica, che opera su un piano autonomo e concorrente.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un albergo-ristorante e delle aree verdi pertinenziali, sottoposte a vincolo paesistico, ha realizzato due parcheggi a raso in ghiaietto su tali aree, in attesa della sottoscrizione della convenzione urbanistica relativa al piano attuativo approvato. Il responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata ha ingiunto la rimessione in pristino delle aree, ai sensi degli artt. 167 e 181 del Dlgs. 22 gennaio 2004 n. 42, per la mancata richiesta dell’autorizzazione paesistica semplificata e per l’occupazione di suolo pubblico.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nel valutare la domanda cautelare, ha preliminarmente osservato che l’ordinanza di ripristino si fonda esclusivamente sulla carenza del titolo paesaggistico e sull’indebita occupazione di suolo pubblico, senza contestare la classificazione urbanistica dell’intervento come edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e-ter, del DPR 6 giugno 2001 n. 380. La motivazione si concentra, quindi, sulla compatibilità paesaggistica dell’opera realizzata.
Con riferimento alle aree di proprietà della ricorrente classificate come verde privato, il Collegio ha ritenuto che il passaggio alla destinazione a parcheggio non sia precluso in via assoluta, potendo le due destinazioni coesistere, in applicazione del principio di liberalizzazione delle destinazioni d’uso di cui all’art. 51 della LR 11 marzo 2005 n. 12. Tuttavia, tale transizione è ammissibile solo se dalla disciplina urbanistica complessiva non emerga un divieto o una specifica ragione di incompatibilità, non essendo necessaria una norma che consenta esplicitamente il passaggio. L’art. 40 delle NTA, che prevede la possibilità di realizzare parcheggi al servizio delle strutture alberghiere, non è stato considerato ostativo, così come non è stato ritenuto sussistente un vincolo che imponga la realizzazione dei parcheggi esclusivamente in piani interrati.
Il punto decisivo della motivazione riguarda l’applicabilità della disciplina paesaggistica. Il Tribunale ha qualificato l’intervento come intervento sistematico sulle aree pertinenziali, ai sensi del punto B.18 dell’Allegato B del DPR 31/2017, in ragione delle dimensioni delle superfici trasformate e del collegamento funzionale con l’attività ricettiva. Ne consegue che era necessaria la preventiva autorizzazione paesistica semplificata e che, essendo stata omessa, l’opera risulta abusiva. La sua eventuale stabilizzazione è pertanto subordinata al rilascio della sanatoria paesistica, il cui esito, positivo, negativo o parziale con prescrizioni, determina la sorte dell’ordine di rimessione in pristino.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha concesso una misura cautelare sospensiva e propulsiva, sospendendo l’ordinanza impugnata e vincolando il Comune a riesaminare la posizione della ricorrente, in contraddittorio, al fine di consentire una possibile definizione negoziale della vicenda nel contesto della stipula della convenzione urbanistica, rinviando la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 16 dicembre 2026.
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Nota della Redazione
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