Il silenzio inadempimento nella VIA di impianti agrivoltaici e la riproponibilità dell’istanza dopo la diffida (TAR Puglia n. 983 del 25.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine annuale per la proposizione dell’azione avverso il silenzio-inadempimento di cui all’art. 31 c.p.a. non costituisce un termine di decadenza, ma una presunzione legale assoluta di sopravvenuta carenza d’interesse ad agire: l’inerzia del privato non comporta la perdita della situazione giuridica soggettiva, ma rende tardiva l’azione di accertamento ove l’interessato abbia lasciato trascorrere più di un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Tuttavia, l’atto di diffida a provvedere, notificato dopo la scadenza di detto termine e corredato degli elementi identificativi dell’originaria istanza, integra una nuova istanza di avvio del procedimento ex art. 31, comma 2, c.p.a., ove ne ricorrano i presupposti, rendendo nuovamente azionabile il rimedio avverso l’inerzia. I termini del procedimento di VIA sono perentori ex art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006: l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso sussiste indipendentemente dal numero di istanze pendenti e dalla priorità accordata ai progetti di maggior impatto energetico.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato al Ministero dell’Ambiente istanza di VIA per un impianto agrivoltaico da 22,14 MW, ai sensi dell’art. 23 d.lgs. n. 152/2006. Conclusa la fase di consultazione pubblica, il procedimento si è arrestato per la mancata adozione dei pareri di competenza della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e del Ministero della Cultura. Dopo un invito e una formale diffida rimasti senza riscontro, la società ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna a provvedere. Il MASE ha eccepito la tardività del ricorso, proposto oltre l’anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha disatteso l’eccezione di tardività, richiamando l’orientamento secondo cui il termine annuale di cui all’art. 31 c.p.a. non è una decadenza ma una presunzione legale assoluta riguardante la persistenza dell’interesse ad agire; il secondo periodo del comma 2 dell’art. 31 c.p.a. fa salva la riproponibilità dell’istanza ove ne ricorrano i presupposti. La diffida dell’8 maggio 2025, pur successiva allo spirare dell’anno, è stata ritenuta idonea a integrare una nuova istanza di avvio del procedimento, perché corredata di tutti gli elementi identificativi della richiesta originaria; l’inadempimento, perdurando, rendeva quindi procedibile l’azione.

Nel merito, il ricorso è stato giudicato fondato. Il Tribunale ha valorizzato la perentorietà dei termini del procedimento di VIA, sancita dall’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, che richiama le tutele di cui alla legge n. 241/1990. L’obbligo di provvedere discende dalla presentazione di un’istanza qualificata e non può essere condizionato dal carico di lavoro degli uffici o dalla scelta di priorità per progetti di maggiore potenza.

Quanto agli obblighi endoprocedimentali, la Commissione tecnica PNRR-PNIEC avrebbe dovuto esprimersi entro trenta giorni dalla fine della consultazione e comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, mentre il Ministero avrebbe dovuto adottare il provvedimento finale nei successivi trenta giorni, previo concerto con il Ministero della Cultura. Tali termini risultavano ampiamente superati: per la Commissione erano spirati il 26 ottobre 2023, senza che gli organi competenti si fossero pronunciati.

Il Collegio ha quindi accertato l’illegittimità dell’inerzia e ordinato alla Commissione tecnica e al MASE di adottare gli atti di rispettiva competenza entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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