Opera di captazione idrica e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Molise n. 117 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie risarcitorie connesse a un’espropriazione disposta per la realizzazione di opere di captazione di acque ad uso pubblico e di condutture rientrano nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in unico grado. L’art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm. fa salva la giurisdizione del T.S.A.P. in materia urbanistica e di uso del territorio, e in tale ambito sono ricomprese anche le espropriazioni e le controversie afferenti ai relativi procedimenti ablatori. Ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775/1933, spettano alla cognizione del Tribunale superiore le impugnazioni di tutti i provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di opere idrauliche riguardanti acque pubbliche, concorrono in concreto a disciplinare le modalità d’uso di tali acque, compresi quelli emanati da organi non preposti alla cura delle acque pubbliche. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto davanti al giudice amministrativo per difetto di giurisdizione.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari per successione di un fondo nel Comune di Colli a Volturno, hanno convenuto in giudizio l’ente locale per ottenere il risarcimento del danno da occupazione illegittima, da mancato utilizzo e da perdita di valore di una porzione dell’originaria particella, a suo tempo occupata per la realizzazione di un progetto di captazione e di serbatoi d’acqua. L’occupazione era stata disposta con delibera di Giunta Comunale n. 260 del 07.10.1995, con immissione in possesso eseguita il 7.11.1995.

Il Comune non ha mai emesso il decreto di esproprio, pur avendo realizzato l’opera e frazionato il fondo. Nessuna indennità è stata liquidata. Gli interessati hanno più volte diffidato l’amministrazione a definire il procedimento. Il Comune, regolarmente evocato, non si è costituito. Esperite due ordinanze istruttorie, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 10 aprile 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dato preliminarmente avviso, ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., del rilievo d’ufficio di una possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. La questione non attiene al merito della domanda risarcitoria, ma al giudice chiamato a deciderla.

Dagli atti emerge che le opere realizzate costituiscono infrastrutture di acquedotto: si tratta di captazione di acque e di correlativa realizzazione di serbatoi, costruiti per esigenze di pubblica utilità. La finalità emergeva già dalla delibera di Giunta n. 260/1995, che collegava il procedimento ablatorio alla realizzazione di serbatoi necessari per l’utilizzo pubblico dell’acqua. La destinazione è confermata dalla relazione tecnica del Comune, che qualifica l’opera come casello di captazione idrica di alimentazione dell’acquedotto comunale, e dalla perizia giurata dei ricorrenti.

Su questa base il Tribunale richiama l’art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm., che fa salva la giurisdizione del T.S.A.P. in materia urbanistica e di uso del territorio. In tale materia rientrano anche le espropriazioni e le controversie sui relativi procedimenti ablatori. Poiché la causa ha ad oggetto una domanda risarcitoria correlata a un’espropriazione disposta per opere di captazione di acque ad uso pubblico e per la realizzazione di condutture, sussiste la giurisdizione del Tribunale Superiore.

Il Collegio sostiene la conclusione con la giurisprudenza amministrativa, che ha ritenuto compresa nella giurisdizione del Tribunale ogni provvedimento adottato in materia di acque pubbliche, purché rilevi la localizzazione e la realizzazione di opere che interferiscono sul regime idrico, anche se promanano da amministrazioni non preposte alla tutela delle acque (TAR Lombardia, sede di Brescia, Sez. II, n. 310/2018; TAR Toscana, Sez. I, n. 916/2013; TAR Puglia, sede di Bari, Sez. III, n. 340/2024). L’orientamento si fonda sulle indicazioni delle Sezioni Unite della Cassazione (SS.UU. n. 13975/2023), che hanno confermato la giurisdizione del T.S.A.P. nella materia espropriativa a fronte della realizzazione di simili opere.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con facoltà di riassunzione innanzi al Tribunale Superiore ai fini della translatio judicii ex art. 11 cod. proc. amm., nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. La mancata costituzione del Comune esime il Collegio dal dettare statuizioni sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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