Legittime le misure ART su rimborso del pedaggio in presenza di cantieri (TAR Piemonte n. 1007 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rimborso del pedaggio che l’utente autostradale può esigere in presenza di limitazioni all’utilizzo dell’infrastruttura non integra né una fattispecie risarcitoria da fatto illecito né un indennizzo da fatto lecito dannoso, ma costituisce uno strumento di riequilibrio del sinallagma negoziale, fondato sul principio di causalità negli spostamenti di ricchezza. Esso presuppone la sola alterazione oggettiva del rapporto tra utilità attesa e utilità conseguita, prescindendo da colpa, illiceità della condotta e imputazione soggettiva in capo al concessionario. Rientra pertanto nella potestà regolatoria attribuita all’ART dall’art. 37, comma 2, lett. e), d.l. n. 201/2011, che consente di definire il contenuto minimo degli specifici diritti degli utenti, anche di natura non risarcitoria, senza violazione della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. Il sindacato del giudice amministrativo sugli atti di regolazione resta un controllo di ragionevolezza tecnica, non sostitutivo delle scelte del regolatore.

Il Fatto

La ricorrente è una società concessionaria autostradale che gestisce tratte della rete veneta. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha impugnato la delibera ART n. 132/2024, recante le misure sul contenuto minimo dei diritti degli utenti autostradali, deducendo l’irrealizzabilità delle misure informative entro i tempi imposti e la mancata considerazione dei relativi costi nel rapporto concessorio. A seguito dell’opposizione proposta da un utente autostradale, la ricorrente ha trasposto il ricorso in sede giurisdizionale davanti al TAR Piemonte.

Nel corso del giudizio l’Autorità ha concluso il procedimento con la delibera n. 211/2025, recante le misure sul rimborso del pedaggio in presenza di cantieri. La ricorrente l’ha impugnata con motivi aggiunti, censurando il difetto di istruttoria sulla stima dell’impatto economico, la mancanza di base legale del diritto al rimborso, l’automatismo tra cantieri e obbligo restitutorio, il cumulo con il meccanismo premi/penalità, la metodologia di calcolo e le tempistiche applicative.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove da un inquadramento della funzione regolatoria affidata all’ART nel settore autostradale, caratterizzata da elevata discrezionalità tecnica. Il giudice può sindacare la plausibilità delle scelte specialistiche, ma non sostituirle. L’obbligo di motivazione dell’atto regolatorio resta dequotato a fronte degli obblighi di consultazione e contraddittorio, qui ampiamente soddisfatti da un confronto pluriennale con gli stakeholder.

Sul ricorso introduttivo il Collegio respinge le censure relative alle misure informative. La raccolta dei dati di traffico non impone tecnologie proprietarie: i dati possono provenire da provider esterni o dalle registrazioni di pedaggio. La distinzione tra traffico leggero e pesante corrisponde al mero raggruppamento per classi già in uso secondo le istruzioni ministeriali. Le misure che richiamano informazioni “ove disponibili” non impongono acquisizioni ulteriori, in applicazione del principio ad impossibilia nemo tenetur. Il recupero dei costi in tariffa non richiede revisione automatica del piano economico-finanziario, rientrando nel rischio di impresa del concessionario.

Il nucleo centrale riguarda la qualificazione del rimborso del pedaggio. Il Tribunale esclude che la Misura 8-bis configuri una fattispecie risarcitoria, mancando illiceità, colpa e pregiudizio tipico, e nega la natura indennitaria, valorizzando la distinzione terminologica operata dalla stessa Misura 2 tra indennizzo e rimborso. Il rimborso è ricondotto al principio di causalità negli spostamenti di ricchezza, con restituzione di somme già corrisposte a fronte di un’utilità non conseguita. Ne deriva che l’art. 37, comma 2, lett. e) del d.l. n. 201/2011 offre idonea base legale, consentendo anche diritti di natura non risarcitoria, e che non sussiste violazione dell’art. 23 Cost., difettando il carattere autoritativo della prestazione.

Quanto alla Misura 8-bis.8, relativa al traffico bloccato, il Collegio esclude che il concessionario sia privo di strumenti di gestione, richiamando l’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 285/1992, che gli attribuisce i poteri dell’ente proprietario, e conferma la proporzionalità delle soglie di rimborso, integrale solo oltre 180 minuti. La metodologia di calcolo, comprensiva della segnalazione di preavviso del cantiere e della velocità di riferimento parametrata al flusso libero, è ritenuta non illogica. La stima dell’impatto economico è giudicata attendibile, essendo fondata su una raccolta dati estesa a 26 concessionarie e su due consultazioni pubbliche. Le tempistiche fissate dalla Misura 14 e il meccanismo progressivo di recupero tariffario sono infine ritenuti ragionevoli. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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