Prevalenza dell’accesso difensivo del coniuge sul diniego dell’INPS (TAR Abruzzo n. 250 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il coniuge che intende avviare o ha già instaurato un giudizio di separazione o divorzio è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso difensivo, ai sensi degli artt. 22 e 24, comma 7, legge n. 241/1990, ai dati concernenti l’importo del TFR già liquidato o da liquidare all’altro coniuge, con le relative date di pagamento. Tale interesse, preordinato alla tutela delle proprie ragioni economiche, prevale sulla contrapposta esigenza di riservatezza del coniuge controinteressato, la cui mera opposizione non può fondare un legittimo diniego, né esonera l’amministrazione dal compiere un autonomo e motivato bilanciamento tra gli interessi coinvolti. Non rileva, ai fini dell’accesso, che l’istante sia già titolare di un assegno divorzile, potendo la conoscenza dei documenti essere necessaria per valutare l’opportunità di agire in sede giudiziaria o stragiudiziale.
Il Fatto
La moglie, coniugata da oltre trent’anni, presentava all’I.N.P.S. istanza di accesso, ai sensi della legge n. 241/1990, finalizzata a conoscere l’importo del TFR già liquidato o ancora da liquidare al marito, con le date dei pagamenti, dichiarando di voler avviare le procedure di separazione e di necessitare di tali dati per accertare l’entità delle somme maturate durante la comunione dei beni. L’Istituto negava l’accesso, motivando che il controinteressato non aveva prestato il proprio consenso e che la richiedente non era titolare di assegno divorzile. A seguito della declinatoria di competenza da parte del TAR Lazio, il ricorso veniva riassunto dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha accolto il ricorso, richiamando i principi enunciati dalle sentenze “gemelle” dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 19, 20 e 21 del 2020 e dalla successiva Adunanza Plenaria n. 4 del 2021. Quest’ultima ha chiarito che, nel bilanciamento tra accesso difensivo e riservatezza, non trova applicazione il criterio della stretta indispensabilità, bensì quello generale della “necessità” dell’accesso ai fini della cura e della difesa di un proprio interesse giuridico, ritenuto dal legislatore tendenzialmente prevalente sulla tutela della riservatezza. La Corte ha precisato che l’accesso difensivo può essere esercitato anche in assenza di un giudizio già instaurato, essendo sufficiente la necessità di valutare l’opportunità di agire in giudizio, citando i precedenti del TAR Toscana e del TAR Veneto del 2025.
Nel caso di specie, la strumentalità dell’accesso rispetto alla difesa di una situazione giuridicamente tutelata era evidente. La ricorrente, dopo la proposizione dell’istanza, aveva effettivamente avviato il giudizio di separazione dinanzi al Tribunale, chiedendo anche l’accertamento del proprio diritto alla percezione di una quota del TFR maturato in regime di comunione. La Corte ha quindi ritenuto sussistente il nesso funzionale tra la richiesta ostensiva e il giudizio di separazione pendente.
Il Collegio ha inoltre giudicato illegittimo il diniego sotto un duplice profilo. Da un lato, l’amministrazione ha erroneamente ancorato il rifiuto alla mancanza di un assegno divorzile, mentre la giurisprudenza ammette l’accesso anche in via preventiva rispetto all’instaurazione del giudizio. Dall’altro lato, l’I.N.P.S. si è acriticamente allineato all’opposizione del controinteressato, senza svolgere alcun autonomo bilanciamento tra le esigenze difensive della richiedente e la riservatezza del coniuge, che non può essere tutelata attraverso un semplice diniego basato sulla mancata prestazione del consenso.
In accoglimento del ricorso, il TAR ha annullato il diniego e ha ordinato all’I.N.P.S. di consentire l’accesso alla documentazione richiesta nel termine di trenta giorni, compensando integralmente le spese del giudizio.
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Nota della Redazione
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