Payback dispositivi medici: cessazione materia per versamento ridotto e difetto giurisdizione (TAR Lazio n. 1917 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento, da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici, della quota ridotta del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali di ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, come convertito, estingue l’obbligazione e determina ex lege la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali adottati ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015. La pronuncia di cessazione presuppone la comunicazione al TAR Lazio, da parte delle Regioni e Province autonome, dei provvedimenti di accertamento dell’avvenuto versamento. Le controversie aventi ad oggetto gli atti applicativi regionali di individuazione delle aziende fornitrici e degli importi dovuti a titolo di payback appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente inammissibilità dei motivi aggiunti proposti davanti al giudice amministrativo.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato davanti al TAR Lazio il decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2022, di certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida sul ripiano, l’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e la circolare ministeriale del 29 luglio 2019. Con successivi motivi aggiunti ha gravato gli atti applicativi regionali con cui diverse Regioni e la Provincia autonoma di Trento hanno approvato gli elenchi delle aziende soggette al ripiano e quantificato gli importi dovuti, assegnando trenta giorni per il pagamento, poi differito dal d.l. n. 4 del 2023.
Nel corso del giudizio è entrato in vigore l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118 dell’8 agosto 2025, che ha introdotto il pagamento in misura ridotta del 25 per cento. La Regione Veneto ha chiesto la cessazione della materia del contendere, e la ricorrente ha confermato l’esecuzione dei versamenti previsti dalla nuova disciplina.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha deciso in forma semplificata ex art. 74 c.p.a., richiamando le pronunce della Corte costituzionale n. 139 e 140 del 2024 e i propri precedenti conformi in materia di payback dei dispositivi medici.
Il punto centrale è l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, secondo cui, decorso il termine di trenta giorni dalla conversione, Regioni e Province autonome accertano l’avvenuto versamento della quota ridotta con provvedimenti pubblicati e comunicati alla segreteria del TAR Lazio, determinando ex lege la cessazione della materia del contendere rispetto ai ricorsi avverso i provvedimenti regionali. La pronuncia non è quindi automatica, ma presuppone la comunicazione dei provvedimenti di accertamento del pagamento.
Quanto al ricorso introduttivo, la ricorrente non ha manifestato un interesse chiaro e univoco alle censure ivi formulate e non si è opposta alla cessazione della materia del contendere. Ne consegue, per il resto, la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
Sui motivi aggiunti, il Collegio ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Gli atti regionali di approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici e di quantificazione degli importi dovuti a titolo di payback incidono su posizioni di diritto soggettivo, con la conseguenza che la relativa controversia spetta al giudice ordinario. Ai sensi dell’art. 11 c.p.a., la causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario competente entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.
Le spese di lite sono state compensate, con contributi unificati a carico della parte ricorrente, in ragione della complessità delle questioni sostanziali e processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.