Accesso agli atti e interesse differenziato: inammissibile il controllo generalizzato (TAR Sicilia n. 279 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio instaurato avverso il silenzio serbato dall’amministrazione su una istanza di accesso agli atti, il ricorrente è tenuto a circostanziare la latitudine del proprio interesse, che deve essere diretto, concreto e attuale. Non integra tale interesse la generica allegazione della necessità di istruire un ventaglio indifferenziato di azioni a tutela delle proprie situazioni giuridiche, non essendo sufficiente il riferimento a future e ipotetiche iniziative. La richiesta che, per l’ampiezza della documentazione pretesa, si risolva in un controllo generalizzato sull’andamento dell’azione amministrativa è inammissibile. Il difetto di specificazione dell’interesse all’accesso, ritualmente rilevato con avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., preclude l’esame del merito.

Il Fatto

La ricorrente ha inoltrato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani una articolata istanza di accesso avente ad oggetto il fascicolo sanitario relativo alla profilassi vaccinale anti Sars-Cov-2. La richiesta era finalizzata, secondo quanto dedotto, a presentare domanda ai sensi della legge n. 10 del 1992 e a valutare l’esperimento di azioni legali a tutela delle proprie situazioni giuridiche, con espresso richiamo, a titolo esemplificativo, all’art. 7 della legge n. 24/2017.

Formatosi il silenzio sull’istanza, la ricorrente ha domandato l’annullamento del silenzio-rigetto e la condanna dell’amministrazione all’ostensione degli atti, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento. L’amministrazione si è costituita e, nel corso del giudizio, ha depositato parte degli atti richiesti, eccependo l’improcedibilità per la porzione sostanzialmente evasa e l’infondatezza per la restante parte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio concentra il perimetro del giudizio sulla porzione dell’istanza non riscontrata, relativa sostanzialmente alla disciplina generale e organizzativa adottata nelle modalità di somministrazione dei vaccini. L’esito è dichiarato già nella fase di qualificazione della domanda: il ricorso è inammissibile.

Il percorso argomentativo muove dall’accertamento della posizione giuridica soggettiva differenziata. Il Tribunale rileva che la ricorrente non ha circostanziato la latitudine dell’interesse all’accesso, nella triplice accezione di diretto, concreto e attuale. La richiesta, nell’istanza originaria, si limita a evocare la generica necessità di istruire un ventaglio di azioni, senza nulla aggiungere sull’interesse specifico ad ottenere i documenti non ostesi.

Il Collegio valorizza inoltre l’ampiezza della documentazione richiesta. Secondo il Tribunale, una pretesa di tal fatta integra un surrettizio tentativo di controllo generalizzato sull’andamento dell’azione amministrativa, precluso dalla legge generale sul procedimento. Il riferimento normativo implicito è agli articoli 22-26 della legge n. 241 del 1990, evocati dal motivo di ricorso, che delimitano la legittimazione all’accesso in funzione di un interesse qualificato.

Sul piano processuale, il Collegio ha preventivamente avvisato le parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della possibile inammissibilità del ricorso per omessa specificazione dell’interesse all’accesso. Tale avviso ha consentito alla ricorrente di interloquire, senza però mutare l’esito. Il Tribunale osserva infine che, sulla base della documentazione versata in giudizio, l’amministrazione ha ulteriormente fornito ogni utile chiarimento secondo i principi di correttezza e leale collaborazione.

La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di giudizio. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa, con ordine alla Segreteria di oscurare le generalità e ogni altro dato identificativo della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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