Pena pecuniaria per furto e porto d’armi: riespande la discrezionalità dell’amministrazione (TAR Sicilia n. 275 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La causa ostativa al rilascio del porto d’armi prevista dall’art. 43, comma 1, lett. a), del t.u.l.p.s. presuppone una condanna alla reclusione per furto, non una condanna qualsiasi. Ove il giudice penale abbia applicato la pena pecuniaria in sostituzione della reclusione ai sensi degli artt. 53 e 57 della legge n. 689/1981, l’automatismo ostativo non opera e si riespande il potere discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza, chiamata a valutare la buona condotta dell’istante ai sensi del secondo comma della medesima disposizione. In tale ipotesi il procedimento è ad istanza di parte e la partecipazione procedimentale dell’interessato assume ruolo centrale: il diniego fondato su un preteso vincolo e adottato senza acquisirne le osservazioni è viziato per eccesso di potere e per difetto di istruttoria.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato alla Questura di Palermo istanza per il rilascio del porto di fucile per uso tiro a volo. L’amministrazione l’ha respinta con provvedimento del 9 luglio 2021, senza comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge n. 241/1990, valorizzando una condanna per furto riportata con decreto penale del G.i.p. del Tribunale di Palermo, per la quale era stata inflitta la multa in sostituzione della reclusione, con sospensione condizionale della pena.

Il provvedimento è stato impugnato davanti al TAR Sicilia con due motivi, incentrati sulla asserita inoperatività della causa ostativa e sulla violazione delle garanzie partecipative. La domanda cautelare è stata respinta per difetto del periculum in mora. Nelle more il ricorrente ha depositato istanze di riabilitazione e ha chiesto il rinvio dell’udienza per attenderne la definizione; il Presidente ha respinto l’istanza di differimento e la causa è passata in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi e li accoglie. Muovendo dalla lettera dell’art. 43, comma 1, lett. a), del t.u.l.p.s., rileva che la norma collega l’automatismo ostativo alla sola condanna alla reclusione per furto, non alla condanna in quanto tale.

Il percorso argomentativo si fonda sugli artt. 53 e 57 della legge n. 689/1981. La giurisprudenza amministrativa, anche di appello, ha chiarito che, se il giudice penale ha disposto la pena pecuniaria in luogo della reclusione per uno dei reati ostativi, l’autorità amministrativa non deve senz’altro revocare la licenza, ma può valutare le circostanze nell’esercizio del potere discrezionale previsto dal secondo comma dell’art. 43. Il Collegio richiama in tal senso Cons. Stato, III, n. 1698 del 2016 e Cons. Stato n. 7812 del 2022, oltre a TAR Brescia n. 801 del 2018 e TAR Firenze n. 1243 del 2018.

Nel caso concreto l’istante è stato condannato, valutata la prevalenza delle attenuanti ai sensi dell’art. 69, comma 2, cod. pen., a quaranta giorni di reclusione convertiti in multa. Non ha dunque riportato alcuna condanna alla reclusione, con la conseguenza che la fattispecie ostativa non si è realizzata. L’amministrazione avrebbe dovuto compiere un giudizio prognostico sull’affidabilità dell’istante agli effetti del porto d’armi.

L’errore sui presupposti si è riverberato sullo schema procedimentale. L’amministrazione ha ritenuto di trovarsi dinanzi a un provvedimento vincolato e ha omesso gli strumenti partecipativi, reputandoli superflui. Acclarato invece il carattere discrezionale della valutazione, la partecipazione acquisisce ruolo centrale e l’istante deve poter far valere le proprie ragioni. Il Collegio richiama TAR Catania n. 459 del 2025 e TAR Roma n. 5921 del 2021. La mancata acquisizione delle osservazioni ha determinato un depauperamento dell’istruttoria e della motivazione, inficiando insanabilmente il diniego.

Il ricorso è accolto, con annullamento del provvedimento e obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi entro novanta giorni, con provvedimento congruamente motivato. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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