Preavviso diniego SCIA in sanatoria senza termine osservazioni è definitivo (TAR Campania n. 411 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che l’amministrazione qualifica come comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ex art. 10-bis l. n. 241/1990, ma che non assegna all’istante alcun termine per la presentazione di osservazioni scritte, non è un atto endoprocedimentale: esso integra un diniego definitivo. Quando a tale omissione si accompagna, contestualmente, l’ordine di non effettuare le previste trasformazioni, la funzione di garanzia della partecipazione procedimentale risulta rispettata solo nella forma e non nella sostanza. Ne deriva l’illegittimità del provvedimento per violazione delle garanzie partecipative dell’istante, con conseguente annullamento dello stesso e assorbimento delle ulteriori censure. L’elemento essenziale per qualificare un atto come preavviso di rigetto è, infatti, l’indicazione del termine entro il quale il destinatario può presentare per iscritto le proprie osservazioni.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il diniego espresso dal Comune in relazione a una sanatoria ex art. 36 e ss. d.P.R. n. 380/2001, presentata mediante il regime semplificato della SCIA per un ampliamento di fabbricato. Il provvedimento comunale, adottato sul rilievo che l’istanza sarebbe stata improcedibile e priva dei necessari elaborati, ha imposto l’ordine di non effettuare le previste trasformazioni.
La ricorrente ha sostenuto la sussistenza del requisito della doppia conformità, sia rispetto al previgente PRG sia rispetto al PUC sopravvenuto, contestando il deficit istruttorio e motivazionale dell’atto. La questione giunge davanti al giudice amministrativo proprio sul versante procedimentale, oltre che su quello sostanziale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso, attribuendo carattere dirimente alla censura concernente il modello procedimentale seguito dall’ente, con assorbimento delle residue doglianze. L’atto gravato, pur richiamando testualmente l’art. 10-bis l. n. 241/1990, non ha assegnato al privato alcun termine per la presentazione di memorie.
Il Comune è passato così direttamente a diffidare l’istante dal porre in essere gli interventi edilizi oggetto della SCIA, sicché l’atto si è configurato, ad onta del nomen iuris speso, come un provvedimento definitivo d’inibitoria e non come un vero preavviso del diniego di sanatoria.
Il Collegio richiama il proprio orientamento secondo cui è illegittimo il provvedimento di archiviazione della SCIA in sanatoria adottato senza la preventiva comunicazione dei motivi ostativi, presidio delle garanzie partecipative dell’istante nei provvedimenti connotati da discrezionalità. Viene inoltre richiamata la giurisprudenza secondo cui elemento essenziale per qualificare un atto come preavviso di rigetto è l’indicazione del termine entro il quale il destinatario deve presentare le proprie osservazioni: in sua assenza, l’atto non è distinguibile da un diniego definitivo.
Il Tribunale osserva che l’ente ha frustrato la funzione di garanzia della partecipazione procedimentale, rispettata solo nella forma, stante la contestuale adozione dell’ordine motivato di non effettuare le previste trasformazioni. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato, con condanna del Comune alle spese di lite, liquidate in dispositivo e attribuite al difensore della ricorrente, antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.