Revoca del titolo abilitativo legittima per mancanza del requisito del servizio (TAR Lazio n. 2511 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il difetto del requisito di servizio previsto dall’art. 2-ter, comma 4-bis, d.lgs. n. 59/2017 per l’accesso al percorso universitario abilitante di 30 CFU priva di validità l’intera procedura e giustifica la revoca del titolo conseguito. Il potere di riesame con effetti caducatori del titolo abilitativo è espressione di un principio immanente dell’esercizio del potere pubblico, funzionale ai principi di imparzialità e buon andamento. Non è configurabile un legittimo affidamento del privato quando il vantaggio derivi da una rappresentazione non veritiera della propria situazione, idonea a indurre in errore l’amministrazione. Irrilevante è che l’abilitazione sia l’esito di un percorso formativo e non conseguenza diretta della dichiarazione: il possesso dei requisiti è prius logico-giuridico necessario.

Il Fatto

Il ricorrente ha conseguito il titolo di abilitazione nella classe di concorso A41, Scienze e Tecnologie Informatiche, nell’ambito del percorso di formazione iniziale dei docenti di 30 CFU. Nella domanda aveva dapprima indicato il servizio negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2023/2024, sostituendo poi il primo con l’anno 2021/2022, estraneo al quinquennio rilevante.

L’Università, all’esito delle verifiche, ha accertato che il servizio si era svolto negli anni 2018/2019 e 2019/2020 e non nel 2021/2022, disponendo la revoca del titolo e del certificato di abilitazione. Il ricorrente ha impugnato il decreto davanti al giudice amministrativo, contestando l’eccesso di potere, il travisamento dei fatti e l’operatività dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000, sollevando in via subordinata questione di legittimità costituzionale della norma. I Ministeri, costituitisi, hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara il ricorso infondato e affronta direttamente il merito, in disparte la richiesta di estromissione avanzata dai Ministeri.

La disciplina applicabile è ricostruita muovendo dall’art. 2-ter, comma 4-bis, d.lgs. n. 59/2017, che riserva il percorso abilitante a chi ha svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie per almeno tre anni, di cui uno nella specifica classe di concorso, nei cinque anni precedenti. L’art. 11, comma 14, legge n. 124/1999 chiarisce che l’anno da considerare è quello scolastico, da settembre a giugno, integrato con almeno 180 giorni di servizio non di ruolo oppure con il servizio prestato ininterrottamente fino agli scrutini finali.

Sul piano fattuale, dagli atti e in assenza di prova contraria risulta che nel 2021/2022 il ricorrente non ha svolto attività di insegnamento nella quantità e con le modalità richieste. Lo stesso interessato ha ammesso di aver inserito una dichiarazione impropria, indicando come valido un terzo anno di servizio non prestato presso una scuola statale o paritaria. Le verifiche hanno confermato il servizio nei soli anni 2018/2019 e 2019/2020.

L’esercizio del potere di riesame con effetti caducatori è quindi ritenuto corretto, essendo emersa la mancanza di un prerequisito normativamente necessario per accedere al corso abilitante. Il Collegio esclude la violazione dei principi di proporzionalità e di buona fede: il certificato è stato conseguito sulla base di una dichiarazione non veritiera, circostanza che esclude la configurabilità di un legittimo affidamento. Irrilevante è che l’abilitazione sia l’esito di un percorso formativo, poiché il possesso dei requisiti costituisce un prius logico-giuridico il cui difetto priva di validità l’intera procedura.

Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000, sollevata in via subordinata, il Collegio la ritiene priva di pregio. Il potere di riesaminare i provvedimenti costituisce principio immanente dell’esercizio del potere pubblico, funzionale ai principi di imparzialità e buon andamento. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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