Accesso agli atti e interesse strumentale alla tutela in giudizio (TAR Sicilia n. 1126 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso ai documenti amministrativi, il richiedente non è tenuto a dimostrare la lesione di una posizione giuridica, essendo sufficiente la potenziale utilità che può trarre dalla conoscenza degli atti richiesti. La nozione di interesse giuridicamente rilevante è più ampia di quella dell’interesse all’impugnazione e consente la legittimazione a chiunque dimostri che il provvedimento o gli atti endoprocedimentali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti. Il diritto di accesso non è funzionale solo alla tutela giurisdizionale, ma consente al privato di orientare i propri comportamenti sul piano sostanziale, anche al fine di valutare l’opportunità di instaurare un giudizio. L’Amministrazione che eccepisce l’inesistenza dei documenti non può limitarsi a una mera dichiarazione, ma deve rilasciare una vera e propria attestazione, assumendosene la responsabilità, che chiarisca se gli atti non esistano, siano smarriti o non reperiti, indicando le ricerche eseguite e le ragioni del mancato reperimento.
Il Fatto
Una società accreditata e convenzionata con il servizio sanitario regionale, che eroga prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale nella branca di medicina fisica e riabilitazione, ha chiesto all’ASP e all’Assessorato regionale della Salute copia dei form on line trasmessi dalle strutture che avevano conseguito un punteggio superiore, secondo i criteri di qualificazione dell’allegato B al D.A. n. 845/2025. Scopo dichiarato: verificare la correttezza del budget assegnato.
L’ASP ha risposto che l’intera fase di creazione e gestione dei form era curata dall’Assessorato, indicandolo quale destinatario dell’esibizione. Non avendo ricevuto riscontro all’istanza di accesso dell’11.12.2025, la società ha impugnato il silenzio formatosi ai sensi dell’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990, chiedendo l’ordine di esibizione della documentazione. L’Assessorato si è costituito e ha depositato documenti. La causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 22 della legge n. 241/1990, che definisce l’accesso come diritto di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi e individua negli interessati i soggetti portatori di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento. L’accesso costituisce principio generale dell’attività amministrativa, funzionale alla partecipazione, all’imparzialità e alla trasparenza.
Quanto all’oggetto, il Tribunale richiama la definizione dell’art. 22, comma 1, lett. d), legge n. 241/1990 e quella dell’art. 1, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 445/2000, evidenziando che il documento amministrativo comprende ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni, detenuti dalla pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.
Sul piano della legittimazione, il Collegio osserva che la nozione di interesse giuridicamente rilevante è più ampia di quella dell’interesse all’impugnazione: rileva la potenziale utilità della conoscenza, non la lesione di una posizione giuridica. L’accesso può essere esercitato anche in connessione con un interesse sostanziale, per orientare i comportamenti e valutare l’opportunità di un giudizio, come affermato dal prevalente indirizzo giurisprudenziale richiamato.
Il Tribunale richiama inoltre il principio per cui, per sottrarsi agli obblighi di ostensione, non basta la mera dichiarazione di mancato ritrovamento dei documenti: occorre un’attestazione di cui l’Amministrazione assume la responsabilità, che chiarisca se gli atti non esistano, siano smarriti o non reperiti, quali ricerche siano state eseguite e quali le ragioni del mancato reperimento.
Alla stregua di tali principi il ricorso è fondato. Il Tribunale ordina all’Assessorato di consentire la visione e l’estrazione di copia dei documenti non ancora ostesi, ove esistenti — ovvero, in caso contrario, di dichiararne formalmente l’inesistenza — entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese processuali sono poste a carico dell’Assessorato resistente, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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