Astreintes e ottemperanza al giudicato esclusa per esiguità del debito (TAR Lombardia n. 3469 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e la mancata esecuzione, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e assegna all’amministrazione un termine per l’integrale pagamento. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non va concessa quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto. Rilevano, a tal fine, i vincoli normativi e di bilancio del debitore pubblico e l’esiguità del debito, che rende la misura eccessivamente afflittiva. In caso di ulteriore inadempimento, si nomina commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Monza, Sez. Lavoro, una sentenza che accerta il suo diritto a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate e condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme corrispondenti. Il titolo, munito di formula esecutiva, è stato notificato all’amministrazione ed è passato in giudicato.

Non essendo intervenuta alcuna esecuzione, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, resistendo senza formulare difese nel merito. Con precedente ordinanza il TAR ha imposto la regolarizzazione del titolo, dell’attestazione di passaggio in giudicato e della procura, incombenti cui il ricorrente ha adempiuto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti dell’ottemperanza. Il titolo è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato; è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. La documentazione e le dichiarazioni di parte confermano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali.

La resistente non ha dedotto nulla sul punto, né ha indicato l’andamento della procedura. Il credito, dunque, non risulta contestato né nell’an né nel quantum. Su queste basi il ricorso è fondato e va accolto, con declaratoria di inottemperanza del Ministero.

Il Tribunale assegna all’amministrazione il termine di 120 giorni dalla pubblicazione per l’integrale pagamento. Per il caso di inutile decorso, nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Il compenso commissariale è ritenuto compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza, trattandosi di dipendente pubblico e di funzioni connesse ai compiti istituzionali.

È invece respinta la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. La norma esclude le astreintes quando siano manifestamente inique o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014 in relazione alle condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive. Nel caso di specie rilevano i vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e l’esiguità del debito, che rende la penalità eccessivamente afflittiva.

Quanto alle spese, il Collegio le compensa: la parte ricorrente ha depositato gli atti necessari solo a seguito dell’ordine del Tribunale, con dilatazione dei tempi di definizione. Il comportamento processuale tenuto giustifica la compensazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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