Nessun preavviso di rigetto nel riesame del divieto di detenzione armi (TAR Sicilia n. 1122 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere del Prefetto di vietare la detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti, previsto dall’art. 39 T.U.L.P.S., ha natura cautelare e preventiva e si fonda su una valutazione complessiva e prognostica dell’affidabilità del soggetto, non sanzionatoria e svincolata dall’accertamento penale. La revoca di tale misura esige un mutamento sostanziale, concreto e documentato della situazione soggettiva, idoneo a incidere sulla prognosi di affidabilità. Il riesame non è vincolato e non attribuisce un diritto soggettivo alla rimozione del divieto, residuando in capo al privato un interesse legittimo alla rivalutazione. Non sussiste l’obbligo di preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 sul diniego di revoca, perché l’atto costituisce conferma dell’originario provvedimento e la rivalutazione avviene sulle osservazioni del privato.

Il Fatto

Il ricorrente, guardia particolare giurata, era destinatario di un provvedimento prefettizio del 27 aprile 2021 con cui si vietava la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, a seguito di reati contestati nel luglio 2020. Nella stessa data gli veniva sequestrata la pistola detenuta per motivi di lavoro.

Interveniva poi sentenza del G.U.P. che assolveva il ricorrente per il delitto di atti persecutori perché il fatto non sussiste e dichiarava non doversi procedere per il reato di percosse, per intervenuta remissione di querela. Su questa base il ricorrente chiedeva al Prefetto la revoca del divieto. L’istanza veniva respinta con decreto del 14 marzo 2024, impugnato davanti al TAR per difetto di preavviso di rigetto, carenza istruttoria e motivazionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura del potere prefettizio: si tratta di misura cautelare e preventiva, volta a impedire che le armi siano detenute da chi, all’esito di una valutazione complessiva e prognostica, non offra piena garanzia di affidabilità. Il potere è connotato da ampia discrezionalità e non ha carattere sanzionatorio, potendo fondarsi su qualunque circostanza idonea a far dubitare dell’equilibrio o della prudenza dell’interessato, anche a prescindere da condanne penali (Cons. Stato, sez. III, n. 3547 del 2014; Cons. Stato, sez. III, n. 2063 del 2025).

Quanto alla revoca, il TAR richiama l’orientamento per cui occorre un mutamento sostanziale, concreto e documentato della situazione soggettiva (Cons. Stato, sez. III, n. 2544 del 2020). Nel caso di specie tale mutamento non ricorre: la Prefettura ha valorizzato la persistenza dei profili di inaffidabilità. Il Collegio osserva che l’imputazione per percosse è venuta meno per mero ritiro della querela, elemento procedurale che non incide sulla storicità del fatto, e che l’imputazione per violenza privata non risulta menzionata nell’istanza di revisione, senza sviluppi favorevoli.

Il TAR ribadisce l’autonomia tra valutazione di affidabilità e accertamento penale (Cons. Stato, sez. III, n. 3213 del 2025), richiamando la propria precedente sentenza n. 3509 del 2024 sui medesimi fatti, dalla quale emerge una situazione di forte tensione giustificante l’adozione del provvedimento nella logica della prevenzione.

Sul difetto di motivazione, la stessa è sufficiente quando dia conto, anche in forma non analitica, degli elementi fattuali rilevanti per la prognosi (Cons. Stato, sez. III, n. 2063 del 2025). Il potere di riesame non è vincolato né attribuisce un diritto soggettivo alla rimozione del divieto (Cons. Stato, sez. IV, n. 6923 del 2019). Quanto all’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, la giurisprudenza esclude il preavviso di rigetto sul riesame di una misura inibitoria ex art. 39 T.U.L.P.S., poiché il diniego non sorprende l’interessato e la rivalutazione avviene sulle sue osservazioni. Il ricorso è rigettato, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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