Accesso agli atti ispettivi e tutela dei lavoratori: serve il pericolo concreto (TAR Campania n. 8511 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accesso opposto dall’Ispettorato del lavoro alle dichiarazioni dei lavoratori poste a fondamento di un verbale di accertamento è illegittimo quando l’Amministrazione non alleghi un concreto e attuale pericolo di pregiudizio per i dichiaranti. La riservatezza dei lavoratori ancora in forza non può essere affermata per presunzione assoluta, ma va verificata su elementi di fatto specifici. Prevale, in tal caso, il diritto di difesa del datore di lavoro destinatario di diffide accertative, che ha interesse a conoscere il contenuto delle dichiarazioni per articolare compiutamente le proprie contestazioni in sede amministrativa e giudiziale.
Il Fatto
Una società agricola riceve un verbale di accertamento dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, con il quale viene contestato un fabbisogno di ore lavorative incompatibile con l’organico dichiarato, oltre a inadempienze retributive e contributive. A sostegno del verbale sono richiamate le dichiarazioni rese da un ex dipendente e da altri lavoratori. Seguono diffide accertative di crediti di lavoro in favore dei dichiaranti.
La società presenta ricorso amministrativo e chiede copia delle dichiarazioni. L’ITL nega l’accesso per i lavoratori con rapporto ancora in essere, invocando esigenze di riservatezza. La società impugna il diniego davanti al TAR Campania ex art. 116 c.p.a., deducendo la necessità della documentazione per la propria difesa e l’assenza di un concreto pregiudizio per i lavoratori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, che riconosce l’accesso agli atti amministrativi a chi ne abbia un interesse qualificato per la tutela dei propri interessi giuridici. Nel caso di specie, l’interesse della ricorrente è pienamente integrato: la conoscenza delle dichiarazioni è necessaria per valutare se esse siano generiche o circostanziate e per articolare le difese contro le diffide, soprattutto considerata l’ampiezza del periodo cui si riferiscono gli addebiti.
A fronte di tale interesse non può opporsi una riservatezza generica. L’Ispettorato si è limitato a richiamare in modo astratto la tutela dei lavoratori ancora in forza, senza allegare alcun elemento concreto. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la sottrazione all’accesso dei documenti ispettivi in materia di lavoro postula la dimostrazione di un effettivo pericolo di pregiudizio, non presunto.
Il TAR valorizza, inoltre, alcuni dati di fatto: il procedimento si è concluso con l’adozione delle diffide, i nominativi dei lavoratori sono già noti e la ricorrente ha depositato la dichiarazione dei lavoratori di non opporsi all’ostensione, resa in sede di richiesta di rinvio della conciliazione.
Il ricorso è quindi accolto. Il diniego impugnato è annullato e l’Ispettorato è obbligato a consentire l’accesso alla documentazione entro 30 giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 1.500,00 euro, oltre accessori e restituzione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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