Accesso agli atti del lavoratore e soccombenza virtuale sulle spese (TAR Sicilia n. 1484 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio-rigetto sull’istanza di accesso agli atti, la sopravvenuta evasione dell’istanza nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, non l’improcedibilità per carenza di interesse, quando la parte ricorrente non vi abbia prestato adesione. Il contegno dell’amministrazione che dia riscontro all’istanza soltanto dopo la notifica del ricorso, senza aver sollecitamente comunicato le difficoltà istruttorie, integra la soccombenza virtuale e giustifica la condanna alle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente dell’Azienda Trasporti Messina S.p.A. con mansioni di conducente, impugna il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso presentata il 30.12.2025 all’azienda datrice di lavoro. L’istanza mirava a ottenere copia di undici documenti relativi a un sinistro stradale occorsogli il 26.11.2025 durante il servizio di guida di un autobus, tra cui corredo fotografico, foglio guasti, fatture di acquisto dei pezzi di ricambio, stima dei danni e atti del procedimento disciplinare.
L’Azienda, costituendosi, rappresenta di aver inviato parte della documentazione con PEC del 9.3.2026 e di aver prodotto la restante in allegato all’atto di costituzione, dichiarando l’inesistenza dei documenti indicati ai nn. 3, 4, 5, 6 e 8. Chiede pertanto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese. Il ricorrente insiste per la sola condanna alle spese, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riqualifica la vicenda processuale: alla luce del complessivo contegno delle parti e dell’integrale evasione dell’istanza di accesso, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere e non l’improcedibilità invocata dall’Azienda. L’evasione, infatti, è intervenuta per effetto dell’inoltro a mezzo PEC e della produzione in giudizio di parte della documentazione, oltre che della dichiarata inesistenza dei restanti documenti.
Il ricorrente non ha contestato tale dichiarazione di inesistenza, né ha rilevato alcunché al riguardo, limitandosi a insistere in udienza per la sola vittoria delle spese di lite. Tale contegno processuale consente di ritenere soddisfatto l’interesse sostanziale alla conoscenza degli atti e superata la materia del contendere.
Sul governo delle spese, il Tribunale applica il principio della soccombenza virtuale: la condanna alle spese viene posta a carico dell’Azienda resistente per l’importo liquidato in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario. Il fondamento della statuizione risiede nella condotta dell’amministrazione, che ha dato riscontro all’articolata istanza di accesso molto tempo dopo il suo inoltro e soltanto a seguito della ricezione della notifica del ricorso.
Il Collegio sottolinea altresì che l’Azienda non risulta aver provveduto nemmeno a comunicare sollecitamente al ricorrente le difficoltà istruttorie successivamente rappresentate in giudizio. Tale omissione, unita al tardivo riscontro, esclude ogni scusabilità del ritardo e conferma la riferibilità della causa del processo alla parte resistente.
Il Tribunale dichiara dunque cessata la materia del contendere, condanna l’Azienda alla rifusione delle spese, liquidate in complessivi € 800,00 oltre IVA e CPA come per legge, che distrae in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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