Ottemperanza e carta del docente: giudicato esecutivo con commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3378 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza avverso una sentenza del giudice ordinario è procedibile solo dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30. L’accoglimento del ricorso presuppone la prova documentale della spettanza degli importi riconosciuti dal titolo esecutivo giudicato e la mancata deduzione, da parte dell’Amministrazione, di aver adempiuto. In caso di inottemperanza, il giudice assegna all’Amministrazione un termine per adempiere e nomina fin d’ora un Commissario ad acta, le cui funzioni sono esercitate solo su istanza del creditore, trascorso il termine assegnato. L’attività commissariale, affidata ad un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa, non comporta compenso alcuno.
Il Fatto
Una docente ha ottenuto dal Tribunale di Como, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento della carta del docente per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23, per un importo complessivo di 2.000,00 euro. La sentenza, passata in giudicato, è stata notificata all’Amministrazione. A fronte dell’inerzia del Ministero, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, deducendo l’inadempimento dell’Amministrazione al giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha verificato la procedibilità del ricorso, accertando il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, condizione necessaria per l’azione di ottemperanza in materia di crediti verso la pubblica amministrazione. Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato: la pretesa creditoria risultava supportata da idonea documentazione, mentre l’Amministrazione non aveva allegato alcun pagamento.
Accogliendo il ricorso, il TAR ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito delle somme dovute, detratti eventuali pagamenti intermedi. Per l’ipotesi di perdurante inerzia, il Collegio ha nominato fin d’ora un Commissario ad acta nella figura del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. L’intervento del Commissario è subordinato all’istanza del creditore e deve concludersi entro 60 giorni dall’investitura.
Quanto alle spese, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3221 del 24 aprile 2026, per la liquidazione in misura ridotta, considerata la natura seriale della questione e il limitato impegno difensivo. Le spese sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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