La ristrutturazione di edifici crollati richiede la prova della consistenza preesistente (TAR Puglia n. 977 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001, l’intervento di ricostruzione di edifici crollati o demoliti è qualificabile come ristrutturazione edilizia solo quando sia possibile accertare la preesistente consistenza del manufatto. L’onere probatorio grava sulla parte istante, che deve dimostrare l’esatta estensione, la suddivisione degli ambienti e le caratteristiche planivolumetriche dell’edificio originario. In assenza di tale prova, l’intervento è da considerare nuova costruzione, con conseguente applicazione del regime del permesso di costruire. In area vincolata, la riconduzione alla ristrutturazione è ammessa solo con il mantenimento di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche tipologiche, senza incrementi volumetrici. Il permesso di costruire in sanatoria non vale a dimostrare la consistenza preesistente se la domanda di condono riguardava un fabbricato diverso e di dimensioni inferiori, potendosene rilevare incidenter tantum la nullità per inesistenza dell’oggetto.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un terreno con un manufatto collabente legittimato da permesso di costruire in sanatoria del 2011, chiedeva al Comune il rilascio di un nuovo permesso per il ripristino dell’edificio crollato, mantenendo sagoma e volumetria, con cambio di destinazione d’uso da deposito ad abitazione.
L’Amministrazione, dopo il preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, negava il titolo per insussistenza della prova dell’effettiva consistenza del fabbricato preesistente e per carenza dei pareri sui vincoli gravanti sull’area. Avverso il diniego la ricorrente proponeva ricorso deducendo vizi di motivazione, violazione del contraddittorio procedimentale ed erroneità delle ragioni ostative.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato in via prioritaria, per il suo carattere assorbente, la censura relativa alla qualificazione dell’intervento come ristrutturazione mediante ricostruzione. Ha richiamato il consolidato principio per cui è necessaria la preesistenza di un fabbricato ben identificabile nella consistenza e nelle caratteristiche, tale da consentire con certezza la ricognizione degli elementi strutturali, richiamando le Sezioni Unite della giurisprudenza amministrativa sul punto.
Dagli atti emergeva invece un quadro probatorio contrario alla tesi della ricorrente. I rilievi fotografici mostravano solo rovine non apprezzabili, mentre la consulenza tecnica resa in un precedente giudizio esecutivo accertava la presenza di un solo piccolo locale deposito di circa 23 mq, individuazione confermata dal decreto di trasferimento e dall’atto notarile di acquisto.
Quanto al permesso in sanatoria del 2011, il Collegio ne ha escluso ogni valenza probatoria, poiché la domanda di condono del 1986 riguardava un fabbricato di circa 23 mq e non i vani poi descritti nel titolo. Il provvedimento di sanatoria risultava quindi affetto da nullità per inesistenza dell’oggetto, rilevabile incidenter tantum, oltre che rilasciato in carenza di autorizzazione paesaggistica e senza effettivo accertamento della consistenza dell’immobile.
La natura plurimotivata del diniego ha giustificato l’assorbimento delle ulteriori censure, non potendo la scelta di fondare il provvedimento su più ragioni ostative configurarsi di per sé illegittima. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese per la natura valutativa del giudizio.
Nota della Redazione
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