Accesso agli atti e legittimazione di comitato e associazione locale (TAR Sicilia n. 76 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
I soggetti esponenziali sorti in modo spontaneo per la tutela di interessi superindividuali, in assenza di espressa previsione legislativa che ne riconosca la legittimazione processuale, sono legittimati all’accesso agli atti in presenza di indici di effettiva rappresentatività: finalità statutaria di protezione dell’interesse collettivo, struttura organizzativa stabile, vicinitas, adeguato grado di rappresentatività e svolgimento di un’azione dotata di apprezzabile consistenza protratta nel tempo. La legittimazione presuppone la puntuale allegazione e prova della lesione, anche solo potenziale, subita per effetto degli atti di cui si chiede l’ostensione. È illegittimo il silenzio-diniego serbato dall’amministrazione effettivamente competente, non potendo il giudice amministrativo valutare ex ante la decisività del documento nell’eventuale giudizio instaurato, salvo che difetti in modo evidente e assoluto il collegamento con le esigenze difensive.

Il Fatto

Due soggetti esponenziali della comunità locale di Siracusa, un comitato cittadino e un’associazione avente ad oggetto la cura delle tematiche portuali, hanno chiesto a una società in house del Ministero della Difesa e al Ministero stesso il rilascio degli atti con cui era stata istruita e disposta la modifica di una scheda di un avviso esplorativo per la formulazione di proposte di finanza di progetto, concernente la riqualificazione e lo sfruttamento economico di vari asset immobiliari, tra cui l’area dell’ex idroscalo.

Presentata l’istanza in data 14.07.2025, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, la società ha parzialmente riscontrato trasmettendo un foglio dello Stato Maggiore dell’Aeronautica contenente la nuova perimetrazione dell’area valorizzabile, ritenendo che l’ulteriore documentazione fosse nella disponibilità di quest’ultimo. Formatosi il silenzio, i ricorrenti hanno impugnato il silenzio-rigetto davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’istanza di riunione con il giudizio sull’originario avviso esplorativo, per la non completa coincidenza soggettiva dei ricorrenti e la diversità dell’oggetto e delle doglianze. Ha poi dichiarato infondata l’eccezione di irricevibilità per tardività: il silenzio è maturato il 13.08.2025 e, per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo dal 1° al 31 agosto, il termine decadenziale di cui all’art. 116, comma 1, cod. proc. amm. è scaduto il 30.09.2025, mentre il ricorso è stato notificato il 29.09.2025.

Ha quindi esaminato l’eccezione di inammissibilità per carenza di legittimazione e interesse. Richiamando un consolidato orientamento del Consiglio di Stato, dal quale emerge tra l’altro il precedente delle Sezioni Unite n. 22 del 2021 sull’autonomia tra vicinitas e interesse a ricorrere, il TAR ha verificato gli indici di rappresentatività dei due soggetti. Per il comitato ha valorizzato la costituzione risalente, la sede nel territorio, la finalità statutaria di tutela dell’ambiente e l’attività difensiva già svolta; per l’associazione, costituita da sette mesi, ha valorizzato lo stabile collegamento con le tematiche portuali e la partecipazione ai giudizi connessi. Entrambe le condizioni dell’azione sono state ritenute sussistenti.

È stata invece accolta l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’Autorità di Sistema Portuale, estranea alla vicenda e priva dei requisiti formale e sostanziale per qualificarsi controinteressato.

Nel merito, il primo motivo è stato ritenuto fondato. Il Collegio ha qualificato la posizione dei ricorrenti come interesse diretto, concreto e attuale, con nesso di strumentalità tra la conoscenza degli atti e le esigenze difensive, in coerenza con l’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 4 del 2021. La società ha correttamente applicato l’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006, trasmettendo la richiesta all’amministrazione competente: l’unico silenzio illegittimo è quindi quello del Ministero della Difesa, privo di fattispecie di esclusione ex art. 24 della legge n. 241/1990. Il secondo motivo è stato assorbito. Il ricorso è stato accolto con ordine di esibizione entro trenta giorni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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