Improcedibile il ricorso avverso il silenzio se sopravviene un provvedimento espresso (TAR Sicilia n. 75 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’adozione da parte dell’amministrazione di un qualsivoglia provvedimento espresso in risposta all’istanza dell’interessato — anche non satisfattivo dell’interesse pretensivo fatto valere — interrompe l’inerzia procedimentale e rende improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, il ricorso avverso il silenzio proposto ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990. Il privato ha conseguito il risultato cui mira il giudizio, ossia il superamento della situazione di inerzia. La sopravvenienza del provvedimento in pendenza di causa determina la improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. e, ai fini delle spese, opera la soccombenza virtuale dell’ente che abbia provveduto solo dopo la proposizione del ricorso.

Il Fatto

Il Comune rilasciava al ricorrente un permesso di costruire per la realizzazione di un punto ristoro in struttura precaria su suolo demaniale marittimo in località costiera. Il titolo edilizio era preceduto dal nullaosta paesaggistico rilasciato dalla Soprintendenza, che prescriveva saggi archeologici preventivi fino al raggiungimento della roccia di base.

A seguito di sopralluogo, la Soprintendenza revocava in autotutela il nullaosta, rilevando l’esecuzione degli scavi in assenza dei saggi prescritti. Il Comune disponeva quindi la sospensione del permesso di costruire. Attivata la sanatoria paesaggistica e attestata dalla Soprintendenza la rimessione in pristino dei luoghi con pagamento dell’indennità, il ricorrente chiedeva al Comune la revoca della sospensione. L’ente non provvedeva, neppure dopo diffida, e il ricorrente agiva per l’accertamento dell’obbligo di provvedere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare una questione processuale: le “Note d’udienza” depositate dal Comune, aventi sostanza di memoria di replica, sono state versate in atti oltre i termini perentori degli artt. 73, comma 1, e 87, commi 2 e 3, c.p.a., e non sono pertanto utilizzabili ai fini del decidere.

Nel merito, nelle more del giudizio l’amministrazione ha adottato un provvedimento espresso sull’istanza del privato. Esso, pur non attribuendo il bene della vita richiesto, ha posto termine al contegno inerte dell’ente. Il Tribunale richiama l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui l’adozione di un qualsivoglia provvedimento espresso, anche non satisfattivo dell’interesse pretensivo, fa venir meno i presupposti della condanna a provvedere: il privato ha ottenuto il risultato cui mira il giudizio, cioè il superamento dell’inerzia procedimentale.

Da qui la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., essendo venuta meno la prospettata situazione di inerzia.

Quanto alle spese, il Collegio applica il criterio della soccombenza virtuale: l’amministrazione ha posto fine alla propria inerzia in data successiva alla proposizione del ricorso, e il giudizio aveva ad oggetto unicamente lo scrutinio del silenzio-inadempimento. Irrilevanti, a tal fine, le eventuali difformità nelle prospettazioni fattuali del ricorrente, una volta sopravvenuto un provvedimento che — a prescindere dal contenuto — ha chiuso la condotta omissiva. Le spese seguono quindi la soccombenza nei rapporti tra ricorrente e Comune, con distrazione in favore del difensore antistatario, e sono compensate con la Soprintendenza, estranea al thema dell’inerzia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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