Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica docente (TAR Sicilia n. 74 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto il diritto del docente al beneficio della carta elettronica, il ricorrente assolve l’onere probatorio di cui all’art. 2697 cod. civ. dimostrando l’esistenza del titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato e la persistente inerzia dell’Amministrazione. Incombe invece sull’Amministrazione, che si sia costituita senza dedurre l’adempimento, l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, con assegnazione all’Amministrazione di un termine per l’integrale esecuzione del giudicato e nomina sin d’ora del Commissario ad acta, che non ha diritto ad alcun compenso ove sia un dirigente della stessa Amministrazione resistente.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, Sez. Lavoro, con sentenza n. 5646/2024, ha riconosciuto alla ricorrente, docente, il diritto ad usufruire del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, condannando l’Amministrazione scolastica all’attribuzione della carta per un valore complessivo di € 1.000,00, oltre accessori.
La sentenza è stata notificata ed è passata in giudicato, ma l’Amministrazione non vi ha spontaneamente dato esecuzione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., chiedendo anche la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, sussistendo tutti i presupposti di legge dell’azione di ottemperanza. La pretesa della ricorrente si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, è decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 e non risulta che il Ministero abbia adempiuto a quanto disposto in sentenza.
Sul piano probatorio, il Collegio applica il principio dell’art. 2697 cod. civ.: i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli. La ricorrente ha provato il fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma secondo, lett. c), cod. proc. amm.; incombeva quindi sull’Amministrazione provare l’estinzione del diritto, ma essa, pur costituitasi, non ha dedotto di aver adempiuto né ha fornito alcuna valida giustificazione dell’inadempimento.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’Amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora Commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, per provvedere al pagamento entro ulteriori novanta giorni.
Il Commissario non ha diritto ad alcun compenso, trattandosi di dirigente della stessa Amministrazione resistente, attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, citando in tal senso la giurisprudenza amministrativa anche di questo Tribunale. Le spese, liquidate in € 500,00 oltre oneri, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.