Revoca anticipata della concessione di alloggio militare: necessaria la motivazione sulle esigenze di servizio (TAR Puglia n. 79 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca anticipata della concessione di alloggio di servizio, ai sensi dell’art. 331 del d.P.R. n. 90/2010, è legittima solo se il provvedimento espone specificamente le inderogabili esigenze di servizio (per motivi eccezionali o causa di forza maggiore) che la giustificano e dimostra l’avvenuta previa autorizzazione dello Stato maggiore della Forza armata. Il generico riferimento a processi di razionalizzazione dei beni demaniali non soddisfa l’onere motivazionale e istruttorio, con conseguente sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento in sede di delibazione sommaria.

Il Fatto

Un militare in congedo, già titolare della concessione di un alloggio di servizio, impugnava davanti al TAR Puglia l’ordine di recupero coattivo dell’alloggio, emesso dal Comando Scuole Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea nel novembre 2025. Il provvedimento disponeva la revoca anticipata della concessione, richiamando generici processi di razionalizzazione dei beni demaniali dell’Aeronautica, e intimava il rilascio dell’immobile entro un termine perentorio, con previsione di sgombero coattivo in caso di inottemperanza.

Il ricorrente, oltre a contestare il deficit motivazionale del provvedimento, deduceva il mancato riscontro all’istanza di proroga della concessione e l’illegittimità della revoca anche per assenza dell’autorizzazione dello Stato maggiore. Nella fase cautelare, l’amministrazione si costituiva per resistere, chiedendo il rigetto dell’istanza di sospensione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, in sede di delibazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto fondate le censure con le quali il ricorrente deduceva il deficit motivazionale e istruttorio del provvedimento impugnato. La Corte ha richiamato l’art. 331 del d.P.R. n. 90/2010 (T.U.O.M.), che subordina la revoca anticipata della concessione alla sussistenza di due presupposti concorrenti.

Il primo presupposto è rappresentato da inderogabili esigenze di servizio, riconducibili a motivi eccezionali o a causa di forza maggiore. Nel caso in esame, il provvedimento impugnato non esplicitava tali esigenze, limitandosi a un richiamo vago a non meglio precisati processi di razionalizzazione dei beni demaniali in consistenza all’Aeronautica Militare, senza alcuna specificazione in ordine ai profili di eccezionalità o alle ragioni di necessità che avrebbero imposto il recupero dell’alloggio.

Il secondo presupposto consiste nella previa autorizzazione dello Stato maggiore della rispettiva Forza armata. Tale autorizzazione non risultava emergere prima facie dagli atti, con ulteriore profilo di illegittimità del provvedimento. La carenza istruttoria e la mancata dimostrazione dei presupposti normativi hanno pertanto indotto il Collegio ad accogliere l’istanza cautelare, disponendo la sospensione dell’efficacia dell’ordine di recupero coattivo, fatti salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione.

Il Tribunale ha infine compensato le spese della fase cautelare e fissato la prima udienza pubblica utile del mese di gennaio 2027 per la trattazione del merito, demandando all’amministrazione l’esecuzione dell’ordinanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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