Accesso agli atti dell’Ordine forense: onere di impugnare il primo diniego parziale (TAR Veneto n. 1282 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego opposto dall’Ordine professionale all’istanza di accesso agli atti, anche se parziale, è provvedimento immediatamente lesivo e deve essere impugnato nel termine decadenziale di trenta giorni previsto dall’art. 116, comma 1, c.p.a. La successiva istanza che riproponga la medesima pretesa ostensiva, in assenza di fatti nuovi o di una diversa posizione legittimante, non riapre il termine: il conseguente riscontro si atteggia ad atto meramente confermativo, privo di autonoma lesività. L’accesso difensivo esige la dimostrazione di un nesso di strumentalità necessaria tra documento richiesto e situazione giuridica da tutelare, non potendo risolversi in un controllo generalizzato sull’attività amministrativa. Il diritto di accesso ha ad oggetto documenti materialmente esistenti e detenuti, senza che l’Amministrazione sia tenuta ad attività di elaborazione o ricostruzione.
Il Fatto
I ricorrenti, in proprio ai sensi dell’art. 23 cod. proc. amm., chiedevano all’Ordine degli Avvocati di Vicenza copia integrale del verbale della seduta consiliare che aveva definito l’opinamento di una parcella professionale, con indicazione dei consiglieri presenti, dei votanti e del dettaglio delle espressioni di voto, oltre alla certificazione storica delle cariche istituzionali del professionista interessato e agli elenchi dei componenti del Consiglio per tre quadrienni.
L’Ordine riscontrava la prima istanza con nota del 20 gennaio 2026, accogliendola solo in parte. I ricorrenti non impugnavano quel provvedimento e presentavano una nuova istanza il 22 gennaio 2026, a cui l’Amministrazione replicava il 20 febbraio 2026 richiamando il precedente riscontro. Avverso tale nota, e avverso il silenzio asseritamente formatosi, è stato proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto la natura del giudizio di accesso, che conserva carattere impugnatorio pur essendo preordinato all’accertamento della spettanza del diritto all’ostensione. Da ciò discende la natura decadenziale del termine di trenta giorni, con la conseguenza che la mancata impugnazione del diniego non consente di riaprire i termini mediante la mera riproposizione della domanda.
La nota del 20 gennaio 2026 aveva definito in modo espresso la richiesta precedente e presentava piena attitudine lesiva. Non regge la tesi della natura meramente informativa dell’atto: l’istanza individuava con puntualità i documenti richiesti ed esponeva l’interesse alla verifica della regolarità della procedura e di eventuali profili di incompatibilità. L’Ordine, del resto, l’aveva istruita come vera domanda di accesso.
Quanto alla seconda istanza, essa non introduce elementi nuovi: l’oggetto resta immutato e identico è l’interesse dichiarato, riferito alla tutela rispetto al procedimento di opinamento e all’eventuale esperimento di iniziative giudiziali o disciplinari. La nota del 20 febbraio 2026 si atteggia pertanto ad atto confermativo, non autonomamente impugnabile. Il Collegio richiama sul punto un orientamento consolidato, citando Cons. Stato, sez. VI, n. 4912 del 2013, Cons. Stato, sez. V, n. 5099 del 2017 e due pronunce di merito.
Anche nel merito il ricorso è infondato. L’accesso difensivo non attribuisce un diritto indiscriminato alla conoscenza di ogni segmento dell’attività interna dell’organo: l’istante è onerato di rappresentare in modo rigoroso la necessità del documento, non essendo sufficiente una generica allegazione, come chiarito dall’Adunanza plenaria n. 4 del 2021. La richiesta relativa alla certificazione storica delle cariche postulava invece una ricostruzione ampia e non circoscritta a specifici atti, risultando generica ed esplorativa, in coerenza con l’art. 2, comma 2, d.P.R. n. 184 del 2006 e l’art. 22, comma 4, legge n. 241 del 1990.
La censura al regolamento interno è irrilevante, poiché il diniego non si fonda su alcuna clausola di segretezza assoluta; per la stessa ragione la questione di legittimità costituzionale è manifestamente irrilevante. Legittima è poi la motivazione per relationem, avendo l’atto richiamato un precedente riscontro espresso e conosciuto. Il diritto di accesso non può essere piegato a strumento di controllo generalizzato, come esclude l’art. 24, comma 3, legge n. 241 del 1990. Il ricorso è respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.