L’accertamento del giudice ordinario sul diritto alla carta docente è titolo esecutivo azionabile in ottemperanza (TAR Lombardia n. 2649 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente alla carta docente per un determinato anno scolastico e condanna l’amministrazione a metterla a disposizione, passata in giudicato, costituisce titolo esecutivo la cui esecuzione può essere richiesta al giudice amministrativo in sede di ottemperanza. Il giudice dell’ottemperanza, accertata l’inottemperanza e decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine assegnato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta quando, in considerazione del tempo trascorso e dell’entità delle somme, la sua concessione risulterebbe manifestamente iniqua.

Il Fatto

Una docente, in possesso di una sentenza del Tribunale di Pavia, sezione Lavoro, che ne aveva accertato il diritto alla carta docente per l’anno scolastico 2023/2024, condannando il Ministero a metterla a disposizione, lamentava la mancata esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione. La ricorrente, pertanto, proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva per resistere.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia ha preliminarmente verificato il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, intercorrente tra la notifica della sentenza e la notifica del ricorso. Il Collegio ha inoltre dato atto del passaggio in giudicato della sentenza, come documentato dalla cancelleria del giudice ordinario.

Nel merito, il Collegio ha accertato che la pretesa fatta valere era adeguatamente documentata e che l’amministrazione non aveva contestato la mancata ottemperanza all’obbligo derivante dal titolo esecutivo. Tale mancata contestazione ha comportato l’accoglimento del ricorso e la condanna dell’amministrazione a dare esecuzione integrale alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, il TAR ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella figura del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza. Tale soggetto assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore, trascorso il termine assegnato all’amministrazione, e provvederà entro i successivi sessanta giorni all’esecuzione dell’incarico, anche tramite un funzionario delegato e coordinandosi con le strutture organizzative competenti.

Il Collegio ha, invece, respinto la richiesta di applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ritenendone la concessione manifestamente iniqua nel caso di specie, in considerazione del tempo trascorso e dell’entità delle somme pretese. Ha infine liquidato le spese di lite, tenendo conto della serialità del contenzioso e disponendone la distrazione in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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