Diritto di accesso agli atti della domanda di protezione internazionale (TAR Veneto n. 1269 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che ha presentato domanda di protezione internazionale è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso agli atti del relativo procedimento, trattandosi di documenti riferibili alla propria posizione giuridica e funzionali alla tutela dei suoi diritti. Decorso inutilmente il termine di conclusione del procedimento, si forma il silenzio sull’istanza di accesso, di cui il giudice amministrativo accerta l’illegittimità ex art. 116 c.p.a. L’Amministrazione che non contesti i fatti e non alleghi ragioni di esclusione ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241/1990 è tenuta a ostendere la documentazione richiesta.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, presentava domanda di protezione internazionale e ne integrava successivamente il contenuto dinanzi alla competente Commissione Territoriale. Con istanza trasmessa a mezzo p.e.c. chiedeva copia di tutti gli atti e documenti del procedimento amministrativo relativo alla propria domanda, inclusi gli eventuali provvedimenti conclusivi.

Decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 25 della legge n. 241 del 1990, il ricorrente proponeva ricorso ex art. 116 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione all’esibizione della documentazione. Il Ministero dell’Interno si costituiva senza svolgere difese; la Commissione Territoriale non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondate le censure, incentrate sulla violazione degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990 e del d.lgs. n. 33 del 2013. Il ricorrente, quale soggetto che ha presentato la domanda di protezione internazionale cui si riferisce la documentazione, è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione degli atti del procedimento.

L’istanza di accesso ha ad oggetto documenti amministrativi direttamente riferibili alla posizione giuridica del ricorrente e funzionali alla tutela dei suoi diritti e interessi, anche in vista della successiva attività difensiva. Il Tribunale ha inoltre rilevato che è ampiamente decorso il termine di conclusione del procedimento e che l’Amministrazione, costituendosi, non ha contestato i fatti rappresentati nel ricorso né ha allegato ragioni di esclusione del diritto di accesso ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241/1990.

Accertata l’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza, il ricorso è stato accolto ed è stato riconosciuto il diritto del ricorrente all’accesso alla documentazione richiesta. Ne consegue l’obbligo dell’Amministrazione di ostendere gli atti entro il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.

Sul regime delle spese il Collegio ha osservato che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Richiamando la giurisprudenza (Cass. civ., sez. I, 5 marzo 2024, n. 5834), ha ricordato che quando la parte ammessa al beneficio è vittoriosa contro un’Amministrazione statale non vi è luogo alla regolazione delle spese, dovendosi liquidare il compenso ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002. Il Collegio ha quindi ammesso definitivamente il ricorrente al beneficio e liquidato al difensore l’importo di € 1.000,00, già dimidiato ai sensi dell’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, oltre spese generali e accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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